1 La Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento i vaccini acquistati per le vaccinazioni anti-COVID-19 secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEp, compresi i richiami, per la vaccinazione delle persone secondo l’articolo 64a capoverso 1, se la consegna dei vaccini non è raccomandata dalle autorità e non serve per lottare contro le malattie trasmissibili. Se è garantita una disponibilità sufficiente per la vaccinazione delle persone di cui all’articolo 64a capoverso 1, la Confederazione può mettere i vaccini a disposizione di altre persone dietro pagamento.
2 Le strutture di vaccinazione versano alla Confederazione un importo forfettario per il vaccino, la logistica, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative supplementari. L’importo forfettario ammonta a 30 franchi per vaccinazione.
3 Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, le strutture di vaccinazione inviano all’autorità cantonale competente un elenco delle vaccinazioni effettuate secondo il capoverso 1.
4 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità dell’elenco in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione, ne verifica la completezza e lo trasmette per via elettronica all’istituzione comune entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
5 L’istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per l’importo forfettario di cui al capoverso 2.
6 Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, versa trimestralmente alla Confederazione l’importo complessivo.
7 L’UFSP rimborsa all’istituzione comune le spese amministrative conformemente all’articolo 64b capoverso 6.