1 Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.91
2 Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.
3 Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:
- a.
- la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato; oppure
- b.
- nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati ulteriori provvedimenti di protezione secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).
4 Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.
5 Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati. Documenta per scritto i provvedimenti decisi e li comunica in modo adeguato ai lavoratori.
6 I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1−4 o se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus per sé stessi malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.
7 Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1−4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato secondo il capoverso 6, il datore di lavoro li esenta dall’obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.
8 I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un’autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.
9 Al diritto all’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus si applica l’articolo 2 capoverso 3quater dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 202092.
10 Sono considerate particolarmente a rischio:
- a.
- le donne incinte;
- b.
- le persone affette dalle patologie o anomalie genetiche di cui all’allegato 7 che per motivi medici non possono farsi vaccinare contro il COVID-19.
11 Non sono considerate particolarmente a rischio:
- a.
- le donne incinte vaccinate contro il COVID-19, durante 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa;
- b.
- le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:
- 1.
- in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: per 270 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio,
- 2.93
- in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2: per la durata di validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 4 giugno 202194 sui certificati COVID-19).95
12 Le patologie e anomalie genetiche di cui al capoverso 10 lettera b sono precisate nell’allegato 7 in base a criteri medici. L’elenco di questi criteri non è esaustivo. È fatta salva una valutazione clinica del rischio nel singolo caso, che può portare a classificare anche persone di cui al capoverso 11 tra quelle particolarmente a rischio.
13 Il DFI aggiorna costantemente l’allegato 7 in base allo stato delle conoscenze scientifiche.
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