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818.101.24 Ordinanza 3 COVID-19
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    818.101.24

    Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

    (Ordinanza 3 COVID-19)

    del 19 giugno 2020 (Stato 13  maggio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 3, 4, 5 lettere a e b, nonché 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie (LEp),4

    ordina:

    1 RS 818.102

    2 RS 812.21

    3 RS 818.101

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mar. 2021 (Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio – proroga), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 167).

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e scopo

    1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).

    2 I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.

    Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria

    Sezione 1: Principio

    Art. 3

    1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

    a.
    provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l’importazione e l’esportazione di merci;
    b.
    provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico importante.

    2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono Paesi o regioni in cui è stato rilevato il coronavirus SARS-CoV-2 e in cui:

    a.
    sussiste un rischio elevato di contagio; oppure
    b.
    è diffusa una variante del virus che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen.5

    3 Gli elenchi dei Paesi e delle regioni a rischio sono pubblicati nell’allegato 1.6

    5 Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

    6 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

    Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri

    Art. 47 Passaggio della frontiera e controlli

    1 È rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI):

    a.
    agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS);
    b. e c.11 ... .12

    2 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che:

    a.13
    attestano che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 1;
    a.bis 14
    attestano che sono state contagiate con il SARS-CoV-2 e che sono considerate guarite; la durata della deroga e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 2;
    b.
    rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità;
    c.15
    non hanno ancora compiuto i 18 anni.16

    2bis ...17

    2ter Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere a, abis e c non si applicano alle persone provenienti da un Paese o da una regione di cui all’allegato 1 numero 2 che intendono entrare in Svizzera.18

    2quater La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni per le deroghe al divieto d’entrata.19

    3 Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    4 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

    8 RS 142.20

    9 RS 0.142.112.681

    10 RS 0.632.31

    11 Abrogate dall’all. 2 n. 2 dell’O COVID-19 del 27 gen. 2021 sui provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori, con effetto dal 8 feb. 2021 (RU 2021 61).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2020, in vigore dalle ore 13.00 del 21 dic. 2020 (RU 2020 6395).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    15 Introdotta dal n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    16 Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

    17 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2021 380). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    18 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2021 380). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    19 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

    Art. 520 Aggiornamento degli allegati

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente gli allegati 1 e 1a.

    20 Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

    Art. 6 e 721

    21 Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

    Art. 822

    22 Abrogato dall’art. 6 n. 1 dell’O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2737).

    Art. 9 Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

    1 Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

    2 Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

    3 Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’alle­gato 3.

    Art. 1023 Rilascio dei visti

    Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC24 o dell’accordo AELS25 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    24 RS 0.142.112.681

    25 RS 0.632.31

    Art. 10a26 Estensione dei termini

    1 Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossibilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStrI27 possono compiere l’atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

    2 Il compimento dell’atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto.

    3 Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all’articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

    27 RS 142.20

    Sezione 3: Approvvigionamento di materiale medico importante

    Art. 11 Definizione

    1 Sono considerati materiale medico importante i medicamenti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell’allegato 4.

    2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è responsabile dell’elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all’articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.28

    3 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo:29

    a.
    il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico: per i principi attivi e i medicamenti, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione personale o altri dispositivi;
    b.
    il Laboratorio Spiez: per i test della COVID-19 e i relativi reagenti.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

    Art. 12 Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico

    1 Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:

    a.
    UFSP;
    b.
    settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;
    c.
    Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
    d.
    Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
    e.
    Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);
    f.
    Farmacia dell’esercito;
    g.
    Servizio sanitario coordinato (SSC).

    2 Il gruppo di lavoro è diretto dall’incaricato del Consiglio federale per il SSC.30

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).

    Art. 13 Obbligo di notifica

    1 I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.

    2 I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

    3 Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

    Art. 14 Acquisto di materiale medico importante

    1 Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. la­boratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

    2 L’indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l’articolo 13.

    3 Per l’acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 è competente, su incarico dell’UFSP, la Farmacia dell’esercito.

    4 Le autorità competenti possono incaricare terzi dell’acquisto di materiale medico importante.

    5 Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 200531 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

    6 La Farmacia dell’esercito gestisce, su incarico del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, il materiale medico importante acquistato.

    Art. 15 Attribuzione di materiale medico importante

    Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione alla ResMaB.32

    2 L’attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

    3 Il SSC può, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

    4 Per l’attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d’intesa con l’UFSP. L’attribuzione riguarda, se necessario, tutti i test disponibili in Svizzera.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).

    Art. 16 Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

    1 La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l’articolo 14. In casi eccezionali, la Confederazione può, d’intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle strutture e alle organizzazioni aventi diritto.

    2 Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

    3 Se necessario, provvedono rapidamente all’ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

    Art. 18 Spese

    1 Le spese per l’acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l’acquisto è effettuato da quest’ultima.

    2 I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l’acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all’artico­lo 14 capoverso 1.

    3 La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

    4 I Cantoni assumono le spese per l’ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

    5 Se il materiale acquistato è di nuovo liberamente disponibile sul mercato, la Confederazione può cedere le sue scorte a prezzi di mercato.33

    33 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).

    Art. 19 Confisca

    1 Se l’approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicamenti secondo l’allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d’acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.

    2 Conformemente al capoverso 1, il DFI può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d’acquisto.

    Art. 20 Fabbricazione

    1 Se l’approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può, su proposta del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.

    2 La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso 1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell’annullamento di mandati privati.

    Art. 21 Deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti

    1 I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione. Nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

    1bis I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5a fabbricati per la profilassi di un’infezione da COVID-19 in persone immunosoppresse che non possono essere vaccinate o nelle quali non può essere sviluppata una protezione immunitaria sufficiente nonostante la vaccinazione possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione.34

    2 Le modifiche all’omologazione di un medicamento omologato in Svizzera contenente un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, in virtù del quale il medicamento può essere impiegato in Svizzera per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda, in attesa della decisione di Swissmedic. Per le modifiche all’omologazione di medicamenti contenenti un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, Swissmedic può, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.35

    3 Il DFI aggiorna costantemente l’elenco di cui agli allegati 5 e 5a.36

    4 Sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell’omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

    5 In deroga allʼarticolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire lʼapprovvigionamento di medicamenti destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.37

    34 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).

    37 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).

    Art. 22 Deroghe alle disposizioni sull’importazione di medicamenti

    1 Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento contenente principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.38

    1bis I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicamenti non omologati contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L’incarico di importare tali medicamenti può essere conferito a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.39

    2 Ogni importazione secondo il capoverso 1bis deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.40

    2bis Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento di cui all’articolo 21 capoverso 1bis, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.41

    3 Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l’immissione in commercio di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun medicamento sostanzialmente equivalente.

    4 Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un vaccino contro il COVID-19 e di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, il richiedente può incaricare un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione di importare il vaccino contro il COVID-19 prima ancora che sia stato omologato e di stoccarlo sino alla sua omologazione. L’azienda incaricata deve rispettare le norme internazionali della Buona prassi di distribuzione conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 201842 sull’autorizzazione dei medicamenti.43

    38 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 26 apr. 2021 (RU 2021 274).

    39 Originario cpv. 1.

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 26 apr. 2021 (RU 2021 274).

    41 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).

    42 RS 812.212.1

    43 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

    Art. 23 Deroghe per i dispositivi medici44

    1 Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l’immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 1° luglio 202045 relativa ai dispositivi medici (ODmed)46 se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell’interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo a cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l’adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l’efficacia e la prestazione.

    2 Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d’acquisto stabilito dall’UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

    3 L’autorizzazione è concessa a chi immette in commercio i dispositivi medici in Svizzera oppure all’istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L’autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

    4 Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

    a.
    sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
    b.
    sono espressamente contrassegnate per un uso non medico.

    5 Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 4 non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

    5bis L’app SwissCovid secondo l’ordinanza del 24 giugno 202047 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e secondo l’ordinanza del 30 giugno 202148 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da corona­virus SARS-CoV-2 durante una manifestazione non sottostà alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici.49

    6 Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l’ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    45 RS 812.213

    46 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 26 mag. 2021. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    47 RS 818.101.25

    48 RS 818.102.4

    49 Introdotto dall’art. 18 dell’O del 30 giu. 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione, in vigore dal 1° lug. 2021 al 30 giu. 2022 (RU 2021 411).

    Art. 23a50

    50 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2021 (RU 2021 145). Abrogato dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, con effetto dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).

    Art. 23b51 Deroga per le mascherine di protezione delle vie respiratorie

    1 Le mascherine di protezione delle vie respiratorie che non corrispondono ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità di cui all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 ottobre 201752 sui DPI (ODPI) e la cui deroga a questi principi e procedure non è stata autorizzata in base all’articolo 24 capoverso 3 nella versione del 22 giugno 202053 non possono essere messe a disposizione sul mercato.

    2 Le mascherine di protezione delle vie respiratorie di cui al capoverso 1 presenti nelle scorte della Confederazione e dei Cantoni possono essere distribuite a ospedali, case per anziani e di cura e organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio privati nonché a istituzioni della Confederazione e dei Cantoni come l’esercito, la protezione civile, gli ospedali e le carceri se il servizio responsabile della distribuzione presso la Confederazione o il Cantone:

    a.
    tramite un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità europeo riconosciuto per le mascherine di protezione delle vie respiratorie garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai requisiti legali vigenti secondo l’ODPI; e
    b.
    garantisce la tracciabilità.

    3 L’informazione sui dispositivi deve essere disponibile al momento della distribuzione e redatta almeno in una lingua ufficiale o in inglese. Deve essere garantito che gli utilizzatori siano in possesso dei presupposti necessari per utilizzare il dispositivo conformemente alle prescrizioni.

    51 Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie), in vigore dal 28 gen. 2021 (RU 2021 54).

    52 RS 930.115

    53 RU 2020 2195

    Art. 2454 Esecuzione di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale nonché dispensazione e impiego di test autodiagnostici SARS-CoV-255

    1 I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:56

    a.
    laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 201257 sulle epidemie (LEp) e centri di prelievo di campioni da essi gestiti;
    b.58
    studi medici, farmacie e ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali, nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

    1bis Possono essere eseguiti anche in e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio nonché da assistenti secondo la legge federale del 19 giugno 195959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).60

    2 I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1, a condizione che un dirigente di laboratorio, un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24–24b.61

    3 Se le strutture di cui al capoverso 1 lettera a offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede, devono notificare queste offerte al Cantone.62

    4 Le strutture di cui ai capoversi 1 lettera b e 1bis possono eseguire test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16 LEp e al di fuori di sistemi chiusi se soddisfano i requisiti seguenti:63

    a.
    sono previsti e rispettati provvedimenti di sicurezza e piani di protezione adeguati per la protezione delle persone, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica;
    b.64
    i test sono eseguiti soltanto da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante del test;
    c.
    i risultati dei test sono interpretati sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;
    d.
    le strutture tengono una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati. La documentazione deve essere conservata;
    e.
    le strutture sono autorizzate dal Cantone a eseguire i test.

    4bis I test rapidi SARS-CoV-2 destinati a essere utilizzati dal pubblico per l’autodiagnosi (test autodiagnostici SARS-CoV-2) possono essere dispensati e impiegati se sono destinati, secondo le indicazioni del fabbricante, a essere utilizzati per l’autodiagnosi e certificati di conseguenza.65

    5 Sono considerati test rapidi SARS-CoV-2 i metodi che permettono di rilevare direttamente la presenza degli antigeni del SARS-CoV-2. I test non sono automatizzati e richiedono uno strumentario minimo; è automatizzata tutt’al più la lettura dei risultati.66

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).

    57 RS 818.101

    58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie), in vigore dal 28 gen. 2021 (RU 2021 54).

    59 RS 831.20

    60 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    65 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2021 (RU 2021 145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 24a67 Test rapidi SARS-CoV-2 ammessi per uso professionale

    1 Per i test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere impiegati soltanto sistemi di test ammessi nell’UE per l’emissione del certificato COVID digitale dell’UE.

    2 In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp e da centri di prelievo di campioni da essi gestiti.

    67 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 24b68 Comunicazione del risultato positivo del test al Cantone in assenza di un test diagnostico di conferma

    Se dopo il risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 non è eseguito un test diagnostico di conferma e il DFI non ha stabilito la dichiarazione dei risultati dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 29 aprile 201569 sulle epidemie, la struttura o la persona responsabile dell’esecuzione del test deve comunicare il risultato positivo al servizio cantonale competente in materia di tracciamento dei contatti.

    68 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    69 RS 818.101.1

    Art. 24c70 Elenco dei test rapidi SARS-CoV-2

    1 L’UFSP tiene aggiornati e pubblica sul proprio sito Internet elenchi dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a e dei test autodiagnostici per il SARS-CoV-2 secondo l’articolo 24 capoverso 4bis.

    70 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) 21 dic. 2020 (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 24d71 Competenza dei Cantoni nell’esecuzione dei test rapidi per il SARS-CoV-2

    I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l’applicazione dei requisiti di cui agli articoli 24–24b in relazione ai test rapidi per il SARS-CoV-2 non eseguiti nelle strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a.

    71 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie), in vigore dal 28 gen. 2021 (RU 2021 54).

    Art. 24e72 Prelievo di campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

    1 I campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possono essere prelevati:

    a.
    nei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp e nei centri di prelievo di campioni da essi gestiti;
    b.
    in strutture o da persone secondo l’articolo 24 capoversi 1 lettera b, 1bis e 2;
    c.
    in altri centri di prelievo, a condizione che il prelievo del campione sia effettuato sotto la sorveglianza di laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp e il centro di prelievo abbia notificato l’attività al Cantone.

    2 Il centro di prelievo di campioni deve verificare l’identità della persona da testare. Il prelievo del campione deve essere effettuato da una persona formata.

    3 Il prelievo del campione può essere anche effettuato autonomamente dalla persona da testare:

    a.
    in una struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e il prelievo del campione sia effettuato sul posto e sotto sorveglianza; oppure
    b.
    al di fuori della struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e garantisca l’attribuzione sicura del campione alla persona da testare mediante opportune precauzioni, segnatamente la videosorveglianza.

    72 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 24f73 Competenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

    Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp, anche per i prelievi di campioni effettuati da strutture di cui all’articolo 24e capoverso 1 lettera c sotto la sorveglianza di questi laboratori, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l’articolo 24e capoverso 1 lettera b nonché per la vigilanza dei centri di cui all’articolo 24e capoverso 1 lettera c.

    73 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 24g75 Comunicazione di dati

    Swissmedic può comunicare alle unità amministrative di cui all’articolo 12 capoverso 1 dati su materiale medico importante, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della presente ordinanza. Questi dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

    75 Originario: art. 24e. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

    Capitolo 3: Assistenza sanitaria

    Art. 25 Ospedali e cliniche

    1 I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.

    2 Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

    a.
    mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
    b.
    limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.

    3 Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

    Art. 25a76 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell’assistenza sanitaria

    I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

    a.
    il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;
    b.
    il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché il numero dei degenti malati di COVID-19;
    c.
    il numero totale e l’occupazione dei posti letto di cure intense nonché il numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
    d.
    il numero totale e l’occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
    e.
    la disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
    f.
    le capacità massime, segnatamente il numero totale di pazienti e il numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati nei loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

    76 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).

    Art. 2677 Assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2

    1 La Confederazione assume le spese effettive per le analisi per il SARS-CoV-2 alle condizioni di cui all’allegato 6 e fino agli importi massimi fissati nell’allegato 6.78

    2 Settimanalmente l’UFSP pubblica sul suo sito Internet il numero di analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numero 1 eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana civile. Il DFI può adeguare gli importi massimi all’evoluzione dei costi effettivi.

    3 Per le analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6, sul mandato indirizzato al laboratorio devono figurare i dati necessari per la fatturazione elettronica, in particolare il numero di assicurato o di cliente dell’assicuratore della persona testata.

    4 Per le prestazioni secondo l’allegato 6 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199479 sull’assicurazione malattie (LAMal).

    5 Nel quadro delle prestazioni secondo l’allegato 6, i fornitori di prestazioni non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test. Devono inoltre far usufruire al debitore della rimunerazione gli sconti diretti o indiretti sugli importi secondo l’allegato 6.

    6 Se il fornitore di prestazioni offre prestazioni di cui all’allegato 6 che sono a carico della persona sottoposta a test, prima del test deve informare quest’ultima sulla possibilità dell’assunzione delle spese secondo l’articolo 26b.80

    77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    78 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).

    79 RS 832.10

    80 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 26a81 Debitori della rimunerazione delle prestazioni

    1 Se la prestazione nell’ambito di un’analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numero 1 è eseguita da un fornitore di prestazioni in possesso di un numero di registro dei codici creditori (numero RCC), sono debitori della rimunerazione delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal82 i seguenti assicuratori:83

    a.
    per le persone che dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal: la cassa malati secondo l’articolo 2 della legge del 26 settembre 201484 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie presso la quale è assicurata la persona testata;
    b.
    per le persone coperte contro malattia dall’assicurazione militare: l’assicurazione militare;
    c.85
    per le persone che non dispongono di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e per le persone decedute: l’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal.

    2 Se la prestazione nell’ambito di un’analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numero 1 è eseguita da un fornitore di prestazioni non in possesso di un numero RCC, è debitore della rimunerazione delle prestazioni il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione.

    3 Per le analisi per il SARS-CoV-2 secondo l’allegato 6 numeri 1.1 e 1.4 eseguite dopo il risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata o nell’ambito dello studio di un focolaio su ordine di un medico nonché per le analisi secondo l’allegato 6 numeri 3.1.1 lettera a e 3.2.1 lettera a, i fornitori di prestazioni possono scegliere quale debitore della rimunerazione delle prestazioni:86

    a.
    l’assicuratore di cui al capoverso 1 che è debitore della rimunerazione delle prestazioni secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal; o
    b.
    il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione per il SARS-CoV-2.

    4 Se l’analisi per il SARS-CoV-2 è eseguita secondo l’allegato 6 numeri 2, 3.1.1 lettere b–d e 3.2.1 lettere b e c, è debitore della rimunerazione delle prestazioni il Cantone in cui è eseguito il prelievo del campione per il SARS-CoV-2.87

    81 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (RU 2020 2549). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    82 RS 832.10

    83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 507).

    84 RS 832.12

    85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 594).

    86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

    87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).

    Art. 26b88 Procedura se le prestazioni sono a carico dell’assicuratore

    1 Se secondo l’articolo 26a capoversi 1 e 3 lettera a il debitore della rimunerazione delle prestazioni è l’assicuratore, i fornitori di prestazioni inviano all’assicuratore competente la fattura per le prestazioni secondo l’allegato 6 per persona testata di volta in volta o cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto le prestazioni di cui all’allegato 6. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica.

    2 I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l’allegato 6 applicando le posizioni 3186.00, 3188.00 e 3189.00 dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 settembre 199589 sulle prestazioni (OPre).90

    3 Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni secondo l’allegato 6. Nell’elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal91.

    4 All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato. Annualmente, gli uffici esterni di revisione degli assicuratori esaminano le dichiarazioni e l’esistenza di opportuni controlli ai sensi del capoverso 3 e fanno rapporto all’UFSP. L’UFSP può esigere dagli assicuratori informazioni supplementari sugli importi rimunerati per fornitore di prestazioni.

    5 La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale.

    6 Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, l’assicuratore può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso 5, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

    6bis e 6ter ...92

    7 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative per la sua attività di assicuratore secondo l’articolo 26a capoversi 1 lettera c e 3 lettera a secondo l’onere. La tariffa oraria ammonta a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per le spese non incluse nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi sono rimunerati i costi effettivi.

    8 Le fatture relative alle analisi per il SARS-CoV-2 che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato 6 devono recare la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni».

    88 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    89 RS 832.112.31

    90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).

    91 RS 832.10

    92 Introdotti dal n. I dell’O del 12 mag. 2021 (RU 2021 274). Abrogati dal n. I dell’O del 25 ago. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 507).

    Art. 26c93 Procedura se le prestazioni sono a carico del Cantone

    1 Se secondo l’articolo 26a capoversi 2, 3 lettera b e 4 il debitore della rimunerazione delle prestazioni è il Cantone, i fornitori di prestazioni inviano al Cantone competente la fattura cumulando le prestazioni trimestralmente, al più tardi nove mesi dopo la fornitura delle prestazioni. La fattura può comprendere soltanto le prestazioni di cui all’allegato 6. L’invio avviene preferibilmente per via elettronica.

    2 I fornitori di prestazioni non possono fatturare le prestazioni secondo l’allegato 6 applicando la posizione 3186.00 dell’allegato 3 OPre94.

    3 I Cantoni controllano le fatture e verificano se il fornitore di prestazioni ha fatturato correttamente le prestazioni secondo l’allegato 6. Devono rispettare le disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.

    4 All’inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre comunicano all’UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni e l’importo rimunerato.

    5 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale. Versa inoltre un finanziamento iniziale una tantum ai Cantoni che predispongono test mirati e ripetuti della popolazione. A tal fine i Cantoni fatturano alla Confederazione solo le spese effettive, ma al massimo 8 franchi per abitante. Sono computabili le spese in materia di informatica e logistica.

    6 Se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni, il Cantone può esigere la restituzione delle rimunerazioni già versate. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione secondo il capoverso 5, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

    93 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

    94 RS 832.112.31

    Capitolo 4: Assemblee di società

    Art. 27

    1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

    a.
    per scritto o in forma elettronica; o
    b.
    mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore.

    2 La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.95

    95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).

    Capitolo 4a: ...

    Art. 27a96

    96 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 881; art. 29 cpv. 7).

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 28b99 Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2021

    1 ...100

    2 I test autodiagnostici SARS-CoV-2 autorizzati in virtù dell’articolo 23a del diritto anteriore possono continuare a essere dispensati dalle farmacie, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 4bis lettera b.

    3 ...101

    99 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).

    100 Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

    101 Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

    Art. 28c102

    102 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021 (RU 2021 507). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

    Art. 29 Entrata in vigore e durata di validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

    2 Si applica fino al 13 settembre 2020.103

    3 ...104

    4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 5. 105

    5 L’articolo 27 ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell’assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 2020106 del Codice delle obbligazioni107 (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023. 108

    6 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022, fatti salvi i capoversi 5 e 7.109

    7 L’articolo 27a e l’allegato 7 hanno effetto sino al 31 marzo 2022.110

    103 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

    104 Abrogato dal n. II dell’O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

    105 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (Proroga; spese per i test) (RU 2020 3695). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).

    106 RU 2020 4005

    107 RS 220

    108 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).

    109 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 881).

    110 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 881).

    Allegato 1111

    111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 apr. 2022, in vigore dal 2 mag. 2022 (RU 2022 254).

    Allegato 1a112

    112 Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2021 380). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).

    (art. 4 cpv. 2 lett. a e abis, nonché art. 5)

    Persone vaccinate e guarite

    1 Persone vaccinate

    1.1
    Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
    a.
    è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP;
    b.
    è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
    c.
    è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
    d.
    presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
    1.2
    La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.
    1.3
    La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021113 sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
    1.4
    Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
    a.
    la data della vaccinazione;
    b.
    il vaccino somministrato.

    2 Persone guarite

    2.1
    Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
    a.
    in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dall’11° al 180° giorno dalla conferma del contagio;
    b.
    nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un’analisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall’11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio;
    c.
    nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sui certificati COVID-19).
    2.2
    La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
    2.3
    Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere una delle seguenti informazioni:
    a.
    la conferma del contagio, compresi il nome e l’indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale);
    b.
    la conferma della revoca dell’isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.

    Allegato 2114

    114 Privo di oggetto a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 (art. 6 n. 1 dell’O del 2 giu. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2020 2737).

    Allegato 3115

    115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 27 nov. (RU 2021 780). Aggiornato dal n. III dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 4 dic. 2021 (RU 2021 814).

    (art. 9 cpv. 3)

    Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

    Questo allegato attualmente non contiene voci.

    Allegato 4116

    116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 ott. 2020 (Elenco del materiale medico importante e elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19 (RU 2020 4129). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54), dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 14 apr. 2021 (Modifica degli elenchi del materiale medico importante e dei principi attivi per il trattamento del COVID-19) (RU 2021 212), dal n. II dell’O del 12 mag. 2021 (RU 2021 274), dal n. I dell’O dell’DFI del 17 ago. 2021 (Modifica degli elenchi del materiale medico importante e dei principi attivi per il trattamento del COVID-19) (RU 2021 493) e dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 23 mar. 2022 (Modifica degli elenchi del materiale medico importante e dei principi attivi per il trattamento del COVID-19), in vigore dal 25 mar. 2022 (RU 2022 186).

    (art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

    Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

    1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati

      1.
    Tocilizumab
      2.
    Remdesivir
      3.
    Propofol
      4.
    Midazolam
      5.
    Chetamina
      6.
    Desmedetomidina
      7.
    Dobutamina
      8.
    Sufentanil
      9.
    Remifentanyl
    10.
    Rocuronio
    11.
    Atracurio
    12.
    Sussametonio
    13.
    Noradrenalina
    14.
    Adrenalina
    15.
    Insulina
    16.
    Fentanyl
    17.
    Eparina
    18.
    Argatroban
    19.
    Morfina
    20.
    Paracetamolo (parenterale)
    21.
    Metamizolo (parenterale)
    22.
    Lorazepam
    23.
    Desametasone
    24.
    Amoxicillina-acido clavulanico
    25.
    Piperacillina/Tazobactam
    26.
    Meropenem
    27.
    Imipenem/Cilastatina
    28.
    Cefuroxima
    29.
    Ceftriaxone
    30.
    Amikacina
    31.
    Posaconazolo
    32.
    Fluconazolo
    33.
    Voriconazolo
    34.
    Caspofungina
    35.
    Esmololo (parenterale)
    36.
    Metoprololo (parenterale)
    37.
    Labetalolo (parenterale)
    38.
    Clonidina
    39.
    Amiodarone
    40.
    Furosemide
    41.
    Vaccini contro il COVID-19
    42.
    Vaccino antinfluenzale
    43.
    Vaccino contro la polmonite batterica (Prevenar 13)
    44.
    Gas medicinali
    45.
    Casirivimab/Imdevimab
    46.
    Nirmatrelvir (PF-07321332)/Ritonavir
    47.
    Ossigeno medicinale
    48.
    Soluzioni per infusioni
    49.
    Sotrovimab
    50.
    Tixagevimab/Cilgavimab

    2. Dispositivi medici ai sensi dell’ordinanza del 17 ottobre 2001117 relativa ai dispositivi medici

    1.
    Respiratori
    2.
    Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
    3.
    Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19», inclusi i componenti preanalitici e gli strumenti)
    4.
    Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria (Mascherine igieniche)
    5.
    Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
    6.
    Deflussori
    7.
    Puntali per pipette con filtro
    8.
    Set per i prelievi (tubi e tamponi)
    9.
    Siringhe monouso e aghi monouso
    10.
    Siringhe per emogasanalisi

    3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi

    3.1 Dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’ordinanza del 25 ottobre 2017118 sui DPI

    1.
    Mascherine di protezione delle vie respiratorie (FFP 2 e FFP3)
    2.
    Camici protettivi
    3.
    Indumenti protettivi
    4.
    Occhiali protettivi
    5.
    Cuffie chirurgiche monouso

    3.2 Altri dispositivi

    1.
    Disinfettanti per le mani
    2.
    Disinfettanti per le superfici
    3.
    Etanolo
    4.
    Articoli d’igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l’igiene del cavo orofaringeo)

    Allegato 5119

    119 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del DFI del 23 mar. 2022 (Modifica degli elenchi del materiale medico importante e dei principi attivi per il trattamento del COVID-19), in vigore dal 25 mar. 2022 (RU 2022 186).

    (art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)

    Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19

    1.
    Nirmatrelvir (PF-07321332)/Ritonavir
    2.
    Tixagevimab/Cilgavimab

    Allegato 5a120

    120 Introdotto dal n. III cpv. 1 dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).

    Allegato 6121

    121 Introdotto dal n. II dell’O del 28 ott. 2020 (Test rapidi dell’antigene SARS-CoV-2) (RU 2020 4495). Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 12 mar. 2021 (RU 2021 145). Aggiornato dal n. II delle O del 12 mag. 2021 (RU 2021 274), del 23 giu. 2021 (RU 2021 378), dalla correzione del 29 giu. 2021 (RU 2021 407), dall’all. n. 3 I dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 563), dal n. II cpv. 2 dell’O del 25 ago. 2021 (RU 2021 507), dal n. II dell’O del 1° ott. 2021 (RU 2021 594), dall’all. n. 1 dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653), dal n. II cpv. 1 dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2021 881), dal n. III 1 dell’O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell’obbligo di telelavoro) (RU 2022 59), dal n. I dell’O del 4 feb. 2022 (RU 2022 65), dal n. II dell’O del 16 feb. 2022 (RU 2022 96) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 30 mar. 2022 (RU 2022 206). Correzione del 13 mag. 2022 (RU 2022 286).

    (art. 26, 26a, 26b e 26c)

    Prestazioni assunte e importi massimi per le analisi per il SARS-CoV-2

    1 Tariffe ordinarie per i test orientati ai sintomi e ai casi

    1.1 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

    1.1.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 delle persone sintomatiche. Per le persone che sono asintomatiche assume le spese di queste analisi soltanto nei seguenti casi:
    a.
    ...
    b.
    per le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:
    1.
    una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,
    2.
    una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona;
    c. e d. ...
    e.
    per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2; la Confederazione assume le spese per un singolo test;
    f.
    per le persone domiciliate all’estero che lavorano o seguono una formazione in Svizzera, se per entrare nello Stato estero di residenza è richiesto il risultato negativo di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e i costi non sono assunti in altro modo;
    g.
    per le persone domiciliate in Svizzera che lavorano o seguono una formazione all’estero, se per entrare nello Stato estero è richiesto il risultato negativo di un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e i costi non sono assunti in altro modo;
    h.
    dopo il risultato positivo:
    di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale,
    di un test autodiagnostico SARS-CoV-2;
    i.
    dopo un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare aggregata:
    1.
    secondo il numero 1.2,
    2.
    secondo i numeri 1.7, 2.2 e 3.2;
    j.
    nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico.
    1.1.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per il prelievo del campione:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal122:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995123 sull’assicurazione malattie (OAMal) e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI124;
    b.
    per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    1.1.3
    Per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 assume al massimo 153.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Colloquio con il paziente e prelievo del campione, compreso il materiale di protezione

      22.50 fr.

    Sorveglianza del prelievo del campione da parte della persona da testare e attribuzione del campione alla persona

      15 fr.

    Invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti secondo l’articolo 12 capoverso 1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del codice di attivazione generato dal sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP), nonché emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19

        2.50 fr.

    Colloquio medico-paziente dettagliato per stabilire l’indicazione da parte del medico, se del caso

      22.50 fr.

    b.
    per l’analisi di biologia molecolare:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    106 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp, se il numero di analisi eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana è di:

    < 100 000

      82 fr.

    100 000 – < 150 000

      74 fr.

    150 000 – < 200 000

      70 fr.

    > 200 000

      64 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

      87 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp, se il numero di analisi eseguite in Svizzera e in Liechtenstein durante una settimana è di:

    < 100 000

      82 fr.

    100 000 – < 150 000

      74 fr.

    150 000 – < 200 000

      70 fr.

    > 200 000

      64 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        5 fr.

    1.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2

    1.2.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico.
    1.2.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per il prelievo del campione:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI;
    b.
    per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    1.2.3
    Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 315 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Colloquio con il paziente e prelievo del campione, compreso il materiale di protezione

      22.50 fr.

    Sorveglianza del prelievo del campione da parte della persona da testare e attribuzione del campione alla persona

      15 fr.

    b.
    per l’analisi di biologia molecolare aggregata:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    274 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    255 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli
      82 fr.
    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        5 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino alla dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    c.
    per l’aggregazione centralizzata:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per l’esecuzione nell’ambito della scuola dell’obbligo e del livello secondario II nei casi di cui al numero 1.2.1 per ogni campione aggregato

      18.50 fr.

    1.3 Analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2

    1.3.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2:
    a.
    su ordine del servizio cantonale competente;
    b.
    su prescrizione medica, quattro settimane dopo la vaccinazione completa secondo le raccomandazioni dell’UFSP in persone con grave immunodeficienza;
    c.
    su prescrizione medica per decidere se determinate persone debbano sottoporsi a una terapia con anticorpi monoclonali.
    1.3.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per il prelievo del campione:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI;
    b.
    per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    1.3.3
    Per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 assume al massimo 96.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Colloquio con il paziente e prelievo del campione, compreso il materiale di protezione

      22.50 fr.

    Invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti secondo l’articolo 12 capoverso 1 LEp

        2.50 fr.

    Colloquio medico-paziente dettagliato per stabilire l’indicazione da parte del medico, se del caso

      22.50 fr.

    b.
    per l’analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    49 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

    25 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

    24 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    30 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

    25 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      5 fr.

    1.4 Analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale

    1.4.1.
    La Confederazione assume le spese per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale.
    1.4.2
    ...
    1.4.3
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per il prelievo del campione e l’analisi:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI.
    1.4.4
    Per le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 88.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Colloquio con il paziente e prelievo del campione, compreso il materiale di protezione

      22.50 fr.

    Invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti secondo l’articolo 12 capoverso 1 LEp e, in caso d’infezione accertata, richiesta del codice di attivazione generato dal sistema PT, nonché emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19

        2.50 fr.

    Colloquio medico-paziente dettagliato per stabilire l’indicazione da parte del medico, se del caso

      22.50 fr.

    b.
    per l’analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

      11 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

        6 fr.

    per il disbrigo dell’incarico

        5 fr.

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

        30 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

        6 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    1.5 Rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti

    1.5.1
    La Confederazione assume le spese per il rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti (Variant of Concern, VOC) solo dopo il risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare, su ordine del servizio cantonale competente e se i risultati portano a provvedimenti specifici da parte del Cantone.
    1.5.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    1.5.3
    Il rilevamento di biologia molecolare può essere eseguito, su ordine del servizio cantonale competente, mediante una delle seguenti procedure:
    a.
    PCR specifica per la mutazione;
    b.
    sequenziamento parziale del genoma.
    1.5.4
    Per il rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti assume 106 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguito senza incarico di un altro fornitore di prestazioni per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

      82 fr.

    Se eseguito su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    106 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    1.6 Sequenziamento diagnostico del SARS-CoV-2

    1.6.1
    La Confederazione assume le spese per il sequenziamento diagnostico del SARS-CoV-2 mediante sequenziamento completo del genoma solo su ordine del servizio cantonale competente e solo nei seguenti casi:
    a.
    in caso di sospetto fondato della presenza di una variante di SARS-CoV‑2 preoccupante, in particolare in caso di decorsi individuali gravi in ospedale e casi selezionati di persone con immunosoppressione grave;
    b.
    sequenziamenti mirati di campioni in caso di focolai in ospedali o case per anziani e di cura;
    c.
    sequenziamenti mirati eseguiti a campione in caso di focolai consistenti.
    1.6.2.
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da:
    a.
    laboratori di diagnostica microbiologica titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 LEp;
    b.
    laboratori di riferimento che soddisfano i requisiti dell’articolo 17 LEp.
    1.6.3
    Per il sequenziamento del SARS-CoV-2 assume al massimo 221 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per l’analisi, di cui:

    221 fr.

    per l’analisi e la dichiarazione alle autorità secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEp

    197 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    1.7 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per singole persone

    1.7.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per mezzo di campioni salivari per:
    a.
    la partecipazione individuale delle persone che sono asintomatiche;
    b.
    i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2.
    1.7.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per la sorveglianza del prelievo del campione da parte della persona da testare:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI;
    b.
    per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    1.7.3
    Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 per singole persone assume al massimo 36 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Sorveglianza del prelievo del campione da parte della persona da testare e attribuzione del campione alla persona

      15 fr.

    Invio del risultato del test alla persona testata ed emissione del certificato di test COVID-19

        2.50 fr.

    b.
    per l’analisi di biologia molecolare aggregata per singole persone:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

      16 fr.

    per l’analisi

      13 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        3 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

      13.50 fr.

    per l’analisi

      13 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        0.50 fr.

    c.
    per l’aggregazione centralizzata:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per l’aggregazione del campione, per persona

      2.50 fr.

    2 Tariffe ridotte per i test mirati e ripetuti

    2.1 Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale

    2.1.1
    La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale solo nei seguenti casi:
    a.
    ...
    b.
    in situazioni con una probabilità di trasmissione molto elevata, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia;
    c.
    per test limitati nel tempo nel contesto di focolai di infezione incontrollati, se previsto dal servizio cantonale competente.
    2.1.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni per il prelievo del campione sono fornite:
    a.
    per il prelievo del campione e l’analisi:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI.
    2.1.3
    Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale assume al massimo 30.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se il campione non è prelevato dalla persona testata stessa: per il prelievo del campione e l’esecuzione del test, compresi il materiale necessario per il test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché per l’analisi e il disbrigo dell’incarico

      28 fr.

    Se il campione è prelevato dalla persona testata stessa: per l’esecuzione del test, compresi il materiale necessario per il test, il materiale di protezione e il tempo di lavoro, nonché per l’analisi e il disbrigo dell’incarico

      14 fr.

    Per l’emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19

        2.50 fr.

    2.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2

    2.2.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nei seguenti casi:
    a.
    ...
    b.
    in situazioni con una probabilità di trasmissione molto elevata, se il servizio cantonale competente lo prevede e presenta all’UFSP una strategia o se i test sono coordinati mediante una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione;
    c.
    per test limitati nel tempo nel contesto di focolai di infezione incontrollati, se previsto dal servizio cantonale competente.
    2.2.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:
    a.
    per il prelievo del campione:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI;
    b.
    per l’analisi, da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    2.2.3
    Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 311.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:
    a.
    per il prelievo del campione:

    Prestazione

    Importo massimo

    Prelievo del campione, compresi il materiale di protezione e il tempo di lavoro

      16.50 fr.

    b.
    per l’analisi di biologia molecolare aggregata:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    274 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    255 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        5 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    c.
    per l’aggregazione centralizzata:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per l’esecuzione nell’ambito della scuola dell’obbligo, del livello secondario II e dei campi, per ogni campione aggregato

      18.50 fr.

    d.
    per il certificato:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per l’emissione del certificato di test COVID-19

        2.50 fr.

    3 Tariffe di base per i test mirati e ripetuti

    3.1 Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale

    3.1.1
    La Confederazione assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale solo nei seguenti casi:
    a.
    per test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
    b.
    per test mirati e ripetuti nelle aziende definite dai Cantoni come importanti per la gestione di infrastrutture critiche se il servizio cantonale competente presenta una strategia all’UFSP o se i test sono coordinati mediante una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione;
    c.
    per i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2;
    3.1.2
    ...
    3.1.3
    Assume le spese per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 soltanto se le prestazioni sono fornite:
    1.
    dai seguenti fornitori di prestazioni secondo la LAMal:
    medici
    farmacisti
    ospedali
    laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp,
    case di cura
    organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio,
    2.
    da centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico,
    3.
    da istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
    4.
    da assistenti secondo la LAI.
    3.1.4
    Per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo il numero 3.1.1 assume al massimo 8.50 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

    Prestazione

    Importo massimo

    Per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale, solo il materiale necessario per il test

        6.00 fr.

    Per l’emissione del certificato di test COVID-19 o di guarigione dalla COVID-19

        2.50 fr.

    3.2 Analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2

    3.2.1
    La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nei seguenti casi:
    a.
    per test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
    b.
    per test mirati e ripetuti nelle aziende definite dai Cantoni come importanti per la gestione di infrastrutture critiche se il servizio cantonale competente presenta una strategia all’UFSP o se i test sono coordinati mediante una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione;
    c.
    per i test definiti dall’UFSP per la sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2.
    3.2.2
    Assume le spese soltanto se le prestazioni sono fornite da laboratori di cui all’articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d’ospedale di cui all’articolo 54 capoverso 2 OAMal che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 LEp.
    3.2.3
    Per le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 assume al massimo 295 franchi. Questo importo comprende le prestazioni e i costi seguenti:

    Prestazione

    Importo massimo

    Se eseguita su incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    274 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

      24 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato

      18.50 fr.

    Se eseguita senza incarico di un altro fornitore di prestazioni, di cui:

    255 fr.

    per l’analisi in caso di dimensione minima del campione aggregato di 4 campioni singoli

      82 fr.

    per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione

        5 fr.

    supplemento per ogni altro campione prelevato fino a una dimensione massima del campione aggregato di 25 campioni singoli

        8 fr.

    per l’esecuzione di un’aggregazione centralizzata nei casi di cui al numero 3.2.1, per ogni campione aggregato

      18.50 fr.

    Per l’emissione del certificato di test COVID-19

        2.50 fr.

    4 Limitazioni

    4.1
    Se su una persona sono eseguite lo stesso giorno un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo il numero 1.1 e un’analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 secondo il numero 1.3, la Confederazione assume una tantum l’importo per il prelievo del campione secondo i numeri 1.1.3 lettera a e 1.3.3 lettera a, nonché quello per il disbrigo dell’incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione secondo i numeri 1.1.3 lettera b e 1.3.3 lettera b.
    4.2
    ...
    4.3
    Se su una persona sono eseguite dallo stesso fornitore di prestazioni un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 secondo il numero 1.1 e un rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti secondo il numero 1.5 o un sequenziamento del SARS-CoV-2 secondo il numero 1.6, la Confederazione assume una tantum l’importo per il disbrigo dell’incarico e i costi generali secondo i numeri 1.1.3 lettera b, 1.5.3 o 1.6.3.
    4.4
    Per le analisi per il SARS-CoV-2 nelle quali il campione può essere prelevato dalla persona testata stessa, il prelievo del campione non può essere fatturato.

    Allegato 7125

    125 Introdotto dal n. II dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 881; art. 29 cpv. 7).

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