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818.101.28 Ordinanza COVID-19 eventi pubblici
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    818.101.28

    Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19

    (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)

    del 26 maggio 2021 (Stato 26  giugno 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,

    ordina:

    Sezione 1: Principi

    Art. 1

    1 La Confederazione partecipa, nei limiti del credito d’impegno autorizzato dall’Assemblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici in Svizzera quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o aperte al pubblico (imprese organizzatrici), purché:

    a.
    le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2;
    b.
    la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3;
    c.
    il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18;
    d.
    l’evento si svolga nel Cantone in questione o l’impresa organizzatrice abbia sede o domicilio in tale Cantone.

    2 La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:

    a.
    imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 50 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
    b.
    eventi regionali o locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 set­tem­bre 2020);
    c.
    eventi politici o religiosi;
    d.
    riunioni di organi di persone giuridiche.

    Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici

    Art. 2 Eventi

    1 Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, a causa dell’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11a cpv. 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020).

    2 Può sostenere singoli eventi che non sono annullati ma che, su ordine delle autorità a causa dell’epidemia di COVID-19, rispetto all’evento autorizzato possono svolgersi successivamente solo riducendo il numero di persone di oltre il 30 per cento o senza ristorazione, se in questo modo la prestazione di sostegno cantonale si riduce rispetto a quella che sarebbe stata accordata in caso di annullamento.

    3 Non entrano in considerazione gli eventi:

    a.2
    che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, secondo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20213 o secondo il diritto cantonale, per la data dell’evento prevista; o
    b.4
    la cui autorizzazione è successivamente revocata perché l’impresa organizzatrice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 16 e 17 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.

    4 Gli eventi devono:

    a.
    essere aperti al pubblico e ideati per accogliere più di 1000 persone al giorno;
    b.
    avere un’importanza sovracantonale, ovvero rivolgersi a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento.

    5 L’impresa organizzatrice deve dimostrare al Cantone che l’evento può essere tenuto in modo da coprire i suoi costi.

    6 È tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.

    2 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 379).

    3 RS 818.101.26

    4 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 379).

    Art. 3 Impresa organizzatrice

    1 L’impresa organizzatrice ha la forma giuridica di un’impresa individuale, di una società di persone o di una persona giuridica con sede in Svizzera.

    2 Dispone di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI).

    Art. 4 Presentazione della domanda

    1 L’impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 14 capoversi 1–3. Se un evento coinvolge più imprese organizzatrici, la domanda è presentata da quella che ne assume l’intera responsabilità.

    2 Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell’evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20215 e secondo il diritto cantonale.6

    3 Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2022.

    5 RS 818.101.26

    6 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 379).

    Art. 5 Documenti e giustificativi

    1 L’impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti che contengono in particolare le seguenti indicazioni:

    a.
    una descrizione dell’evento, in particolare il tema, la data e la durata, il luogo, il numero previsto di persone e la motivazione della misura in cui il pubblico o la cerchia dei partecipanti si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento;
    b.7
    l’autorizzazione cantonale già rilasciata per l’evento, qualora sia necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 16 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20218 o secondo il diritto cantonale; se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l’evento secondo la quale quest’ultimo soddisfa le condizioni previste dagli articoli 16 e 17 o 18 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare e le condizioni cantonali;
    c.
    le entrate e le uscite preventivate che dimostrano la copertura dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 5;
    d.
    un giustificativo dei contributi pubblici preventivati;
    e.
    i provvedimenti per ridurre il danno;
    f.
    un’eventuale decisione negativa del Cantone in cui deve svolgersi l’evento.

    2 Deve confermare che:

    a.
    in caso di annullamento rimborsa interamente gli ingressi pagati;
    b.
    ha stipulato le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore;
    c.
    alla data di chiusura dell’ultimo bilancio non era sovraindebitata o da allora ha rimediato in modo dimostrabile a un eventuale sovraindebitamento;
    d.
    al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione e nei suoi confronti non sono state pronunciate decisioni passate in giudicato per abusi connessi agli aiuti finanziari COVID-19.

    3 È tenuta a fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

    7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 379).

    8 RS 818.101.26

    Sezione 3: Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni

    Art. 6 Decisioni sulla prestazione di sostegno

    1 Il Cantone che accorda il sostegno emana, in fase di pianificazione, una decisione sulla garanzia della partecipazione ai costi non coperti.

    2 Se a causa dell’epidemia di COVID-19 un evento deve essere annullato o posticipato o può svolgersi solo in forma ridotta ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, il Cantone, su richiesta dell’impresa organizzatrice, emana un’altra decisione sulla partecipazione ai costi non coperti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.

    Art. 7 Base di calcolo per la prestazione di sostegno

    1 La prestazione del Cantone all’impresa organizzatrice è calcolata sulla base dei costi non coperti. Questi ultimi comprendono le uscite effettive direttamente connesse all’evento, da cui sono dedotte le entrate effettive.

    2 Le entrate comprendono anche i sussidi o le indennità di enti pubblici, in particolare le indennità di cui agli articoli 11 e 12b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

    3 Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

    4 L’impresa organizzatrice deve dimostrare il danno.

    Art. 8 Entità della partecipazione

    1 Fatti salvi i capoversi 2–4, il Cantone assume i costi non coperti secondo l’articolo 7 capoverso 1.

    2 L’impresa organizzatrice assume per evento una franchigia di 5000 franchi sui costi non coperti e un’aliquota del 10 per cento dell’importo restante.

    3 L’assunzione dei costi da parte del Cantone ammonta al massimo a 5 milioni di franchi per evento.

    4 Se l’impresa organizzatrice non ha adottato tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno secondo l’articolo 2 capoverso 6, il Cantone può ridurre in modo adeguato la partecipazione.

    Art. 9 Anticipo

    1 Il Cantone può accordare un anticipo all’impresa organizzatrice se, dopo un esame sommario dei documenti, la prestazione di sostegno richiesta appare giustificata.

    2 Se la prestazione è rifiutata, l’impresa organizzatrice deve rimborsare l’anticipo.

    3 Se la prestazione accordata è inferiore all’anticipo, la differenza deve essere rimborsata.

    Art. 10 Giustificativi e informazioni

    1 L’impresa organizzatrice deve presentare i seguenti documenti a comprova dei costi non coperti:

    a.
    la chiusura dei conti dell’evento con uscite ed entrate;
    b.
    la prova del rimborso dei biglietti d’ingresso;
    c.
    il giustificativo dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 2;
    d.
    il giustificativo dei provvedimenti adottati per ridurre il danno.
    2 Il Cantone può esigere dall’impresa organizzatrice altre informazioni oltre ai giustificativi richiesti secondo il capoverso 1.
    Art. 11 Limitazione dell’impiego dei fondi

    L’impresa organizzatrice che ottiene prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve confermare al Cantone che, dopo aver presentato la domanda conformemente all’articolo 4, fino alla fine dell’anno in cui si sarebbe svolto l’evento:

    a.
    non decide o non distribuisce dividendi o tantièmes né rimborsa apporti di capitale; e
    b.
    non accorda mutui ai suoi proprietari.
    Art. 12 Comunicazione dei dati

    1 Per quanto riguarda gli obblighi di fornire ragguagli e di informare, si applica l’articolo 11a capoverso 6 secondo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

    2 I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a comunicare ai servizi cantonali competenti, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per adempiere i loro compiti.

    Art. 13 Lotta dei Cantoni contro gli abusi

    1 La Confederazione partecipa ai costi derivanti dalla garanzia accordata da un Cantone alle imprese organizzatrici solo a condizione che il Cantone assicuri con mezzi adeguati la lotta contro gli abusi ed esiga il rimborso delle prestazioni indebitamente versate.

    2 Può in ogni momento effettuare o incaricare terzi di effettuare controlli a campione presso i Cantoni.

    Sezione 4: Competenze e procedure cantonali

    Art. 14 Competenze

    1 Il trattamento delle domande compete:

    a.
    al Cantone in cui si svolge l’evento; o
    b.
    al Cantone in cui l’impresa organizzatrice ha la propria sede o il proprio domicilio se il Cantone di cui alla lettera a non sostiene l’evento.

    2 La competenza cantonale di cui al capoverso 1 lettera b rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell’impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la concessione della garanzia e la data dell’evento.

    3 Le domande devono essere presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni.

    Art. 15 Procedura

    1 La procedura di concessione di contributi per i quali è richiesta la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.

    2 I Cantoni decidono in merito alle domande dopo un esame dei singoli casi.

    3 Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

    Sezione 5: Entità della partecipazione federale

    Art. 16

    La Confederazione partecipa per il 50 per cento alle prestazioni di sostegno dei Cantoni secondo l’articolo 8.

    Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione

    Art. 17 Rendiconto

    1 I Cantoni rendono conto alla Confederazione delle prestazioni di sostegno garantite e di quelle effettivamente fornite. Il rendiconto contiene almeno le seguenti informazioni:

    a.
    numero IDI e nome dell’impresa organizzatrice;
    b.
    nome, luogo e data dell’evento;
    c.
    spesa preventivata;
    d.
    in caso di danno, i costi non coperti e l’importo effettivamente pagato, comprese le quote della Confederazione e del Cantone.

    2 Il rendiconto del Cantone di cui al capoverso 1 è effettuato mediante una soluzione informatica gestita dalla SECO.

    3 La comunicazione avviene al più tardi 10 giorni lavorativi dopo la decisione sulla garanzia o sulla prestazione di sostegno effettiva.

    4 Il Cantone fornisce alla SECO, su richiesta, tutti i giustificativi di cui agli articoli 5 e 10 per ogni decisione di garanzia o di prestazione di sostegno effettiva.

    5 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli in merito al rendiconto.

    Art. 18 Fatturazione

    1 I Cantoni fatturano successivamente alla Confederazione la partecipazione federale alle loro prestazioni di sostegno di cui all’articolo 8.

    2 Le fatture devono essere presentate alla SECO a scadenza mensile.

    Art. 19 Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi

    1 La Confederazione può trattenere i pagamenti destinati ai Cantoni o chiedere il rimborso dei versamenti effettuati se risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.

    2 I rimborsi effettuati dalle imprese organizzatrici sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della partecipazione ai costi.

    Sezione 7: Disposizioni finali

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