Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.2
- la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
- b.
- le direttive per la verifica di questi certificati;
- c.
- il riconoscimento di certificati esteri equivalenti;
- d.
- i sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione inerenti a questi certificati;
- e.
- le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica;
- f.
- i compiti dei Cantoni inerenti all’emissione e alla revoca dei certificati;
- g.5
- l’addebito delle spese ai richiedenti.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 592).