1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell’industria alberghiera nonché le aziende turistiche.59
1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti.60
1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che, nell’esercizio in cui è accordato e nei tre anni successivi, l’impresa beneficiaria:
- a.
- non distribuisca dividendi o tantièmes o non ne decida la distribuzione; e
- b.
- non restituisca apporti di capitale o non ne decida la restituzione.61
1quater La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dei Cantoni ammonta a:
- a.
- il 70 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi;
- b.
- il 100 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.62
1quinquies In merito ai provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale emana disposizioni particolari riguardanti:
- a.
- i giustificativi da richiedere;
- b.
- il calcolo dei contributi; l’importo del contributo deve basarsi sui costi non coperti derivanti dalla diminuzione della cifra d’affari;
- c.
- l’importo massimo dei contributi; per le imprese con una diminuzione della cifra d’affari superiore al 70 per cento, il Consiglio federale prevede importi massimi più elevati;
- d.
- le prestazioni proprie che i proprietari delle imprese devono fornire se l’importo supera i 5 milioni di franchi; per il calcolo della prestazione propria si tiene conto delle prestazioni fornite dal 1° marzo 2020 e del capoverso 1bis;
- e.
- l’erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.63
1sexies Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni le condizioni cui è subordinato il sostegno secondo il diritto federale devono essere soddisfatte senza modifica alcuna; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest’ultimo.64
1septies Le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi che nell’anno in cui ricevono un contributo non rimborsabile realizzano un utile imponibile annuale ai sensi degli articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 199065 sull’imposta federale diretta lo versano al Cantone competente; l’importo versato al Cantone non eccede quello del contributo ricevuto. Il Cantone destina alla Confederazione il 95 per cento dell’importo ricevuto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente le modalità con cui tenere conto delle perdite dell’anno precedente e l’iscrizione contabile.66
2 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.67
2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell’epidemia di COVID-19 l’impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 202068 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 202069 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 70
2ter Se le attività di un’impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l’una con l’altra.71
2quater Purché sia usata la necessaria diligenza, è consentito versare acconti per un importo pari ai contributi che saranno verosimilmente richiesti, in modo da accelerare la procedura.72
3 ...73
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d’affari di 50 000 franchi almeno.74
5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l’attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia di COVID-19.75
6 Il Cantone che chiede fondi della Confederazione per finanziare i propri provvedimenti per i casi di rigore deve assicurare la parità di trattamento a tutte le imprese che hanno sede nel suo territorio indipendentemente dal Cantone in cui esercitano l’attività.76
7 Ai fini dell’adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le autorità di perseguimento penale e i tribunali competenti nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.77