Art. 1 Lavoratori
(
art. 1 LL)1 Per lavoratore si intende chiunque sia occupato in un’azienda assoggettata alla legge, stabilmente o temporaneamente, durante tutto l’orario di lavoro o una parte di esso.
2 Sono considerati lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell’azienda soprattutto a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione.