Art. 1 Lavori pericolosi
I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:
- a.
- lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;
- b.
- lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
- c.
- lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
- d.
- lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente:
- 1.
- radiazioni ionizzanti,
- 2.
- lavori in condizioni di sovrappressione,
- 3.
- lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi,
- 4.
- lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
- e.
- lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 19993 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi;
- f.
- lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici:
- 1.
- pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
- 2.
- può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R42),
- 3.
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R43),
- 4.
- può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45),
- 5.
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
- 6.
- pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),
- 7.
- può ridurre la fertilità (R60),
- 8.
- può danneggiare i nascituri (R61);
- g.
- lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- h.
- lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
- i.
- lavori che si effettuano sottoterra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
- j.
- lavori con animali pericolosi;
- k.
- macellazione industriale di animali;
- l.
- cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli.