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822.115.2 Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
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    822.115.2

    Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani

    del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

    visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 20072 concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

    ordina:

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    2 RS 822.115

    Art. 1 Lavori pericolosi

    I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

    a.
    lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei gio­vani;
    b.
    lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
    c.
    lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
    d.
    lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente:
    1.
    radiazioni ionizzanti,
    2.
    lavori in condizioni di sovrappressione,
    3.
    lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi,
    4.
    lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
    e.
    lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 19993 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi;
    f.
    lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici:
    1.
    pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
    2.
    può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R42),
    3.
    può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R43),
    4.
    può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45),
    5.
    può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
    6.
    pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),
    7.
    può ridurre la fertilità (R60),
    8.
    può danneggiare i nascituri (R61);
    g.
    lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
    h.
    lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
    i.
    lavori che si effettuano sottoterra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
    j.
    lavori con animali pericolosi;
    k.
    macellazione industriale di animali;
    l.
    cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli.

    WICHTIGER HINWEIS

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