Art. 1 Principio
L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.
842.4
del 27 gennaio 2004 (Stato 15 dicembre 2020)
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),
visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),
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1 RS 842
L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.
La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.
1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
Abitazione di 1 vano | 180 000 | 195 000 | 210 000 | 225 000 | 255 000 | 280 000 |
Abitazione di 2 vani | 240 000 | 265 000 | 280 000 | 300 000 | 340 000 | 380 000 |
Abitazione di 3 vani | 305 000 | 335 000 | 360 000 | 380 000 | 435 000 | 480 000 |
Abitazione di 4 vani | 380 000 | 420 000 | 450 000 | 475 000 | 540 000 | 600 000 |
Abitazione di 5 vani | 450 000 | 495 000 | 530 000 | 565 000 | 640 000 | 715 000 |
Abitazione di 6 vani | 515 000 | 565 000 | 605 000 | 640 000 | 730 000 | 810 000 |
Abitazione di 7 vani | 625 000 | 690 000 | 735 000 | 780 000 | 890 000 | 990 000 .2 |
2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).
1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
Abitazione di 2 vani | 270 000 | 300 000 | 325 000 | 345 000 | 395 000 | 440 000 |
Abitazione di 3 vani | 345 000 | 385 000 | 415 000 | 440 000 | 505 000 | 560 000 |
Abitazione di 4 vani | 430 000 | 480 000 | 520 000 | 550 000 | 630 000 | 700 000 |
Abitazione di 5 vani | 515 000 | 570 000 | 620 000 | 655 000 | 745 000 | 830 000 |
Abitazione di 6 vani | 585 000 | 645 000 | 705 000 | 745 000 | 850 000 | 945 000 |
Abitazione di 7 vani | 710 000 | 785 000 | 855 000 | 905 000 | 1 035 000 | 1 150 000.4 |
2 Per i mutui dirett i e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
Abitazione di 3 vani | 485 000 | 505 000 | 540 000 | 570 000 | 615 000 | 685 000 |
Abitazione di 4 vani | 600 000 | 630 000 | 675 000 | 710 000 | 765 000 | 850 000 |
Abitazione di 5 vani | 715 000 | 745 000 | 795 000 | 845 000 | 910 000 | 1 010 000 |
Abitazione di 6 vani | 815 000 | 850 000 | 910 000 | 960 000 | 1 040 000 | 1 155 000 |
Abitazione di 7 vani | 990 000 | 1 030 000 | 1 105 000 | 1 100 000 | 1 260 000 | 1 400 000.5 |
3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:
4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 27 feb. 2007, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 679).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).
1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II | Livello III + IV | Livello V + VI | |
Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi | 34 000 | 38 000 | 42 000 |
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi | 19 000 | 21 000 | 23 000 |
Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
Locale secondario | 22 000 | 23 000 | 24 000.6 |
2 Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.
3 I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).
1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:
2 Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6147).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 14 gen. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 197).
1 Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
| 70 000 |
| 90 000 |
| 115 000 |
| 135 000 |
2 Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.
3 Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.
1 Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:
| 40 000 |
| 60 000 |
| 80 000 |
2 Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
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