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842.4 Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
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    842.4

    Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

    del 27 gennaio 2004 (Stato 15  dicembre 2020)

    L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),

    visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),

    ordina:

    Sezione 1: Limiti dei costi

    Art. 1 Principio

    L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.

    Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative

    1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esi­stenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 1 vano

    180 000

    195 000

    210 000

    225 000

    255 000

    280 000

    Abitazione di 2 vani

    240 000

    265 000

    280 000

    300 000

    340 000

    380 000

    Abitazione di 3 vani

    305 000

    335 000

    360 000

    380 000

    435 000

    480 000

    Abitazione di 4 vani

    380 000

    420 000

    450 000

    475 000

    540 000

    600 000

    Abitazione di 5 vani

    450 000

    495 000

    530 000

    565 000

    640 000

    715 000

    Abitazione di 6 vani

    515 000

    565 000

    605 000

    640 000

    730 000

    810 000

    Abitazione di 7 vani

    625 000

    690 000

    735 000

    780 000

    890 000

    990 000 .2

    2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei co­sti.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).

    Art. 43 Limiti dei costi per oggetti in proprietà

    1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita­zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 2 vani

    270 000

    300 000

    325 000

    345 000

       395 000

       440 000

    Abitazione di 3 vani

    345 000

    385 000

    415 000

    440 000

       505 000

       560 000

    Abitazione di 4 vani

    430 000

    480 000

    520 000

    550 000

       630 000

       700 000

    Abitazione di 5 vani

    515 000

    570 000

    620 000

    655 000

       745 000

       830 000

    Abitazione di 6 vani

    585 000

    645 000

    705 000

    745 000

       850 000

       945 000

    Abitazione di 7 vani

    710 000

    785 000

    855 000

    905 000

    1 035 000

    1 150 000.4

    2 Per i mutui dirett i e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Dimensioni dell’abitazione

    Livello I

    Livello II

    Livello III

    Livello IV

    Livello V

    Livello VI

    Abitazione di 3 vani

    485 000

       505 000

       540 000

       570 000

       615 000

       685 000

    Abitazione di 4 vani

    600 000

       630 000

       675 000

       710 000

       765 000

       850 000

    Abitazione di 5 vani

    715 000

       745 000

       795 000

       845 000

       910 000

    1 010 000

    Abitazione di 6 vani

    815 000

       850 000

       910 000

       960 000

    1 040 000

    1 155 000

    Abitazione di 7 vani

    990 000

    1 030 000

    1 105 000

    1 100 000

    1 260 000

    1 400 000.5

    3 In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:

    a.
    0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10;
    b.
    0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e
    c.
    1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.

    4 Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 27 feb. 2007, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 679).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).

    Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari

    1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

    Livello I + II

    Livello III + IV

    Livello V + VI

    Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi

    34 000

    38 000

    42 000

    Parcheggio coperto o area di staziona­mento coperta per 10 velocipedi

    19 000

    21 000

    23 000

    Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto

    12 000

    13 000

    14 000

    Locale secondario

    22 000

    23 000

    24 000.6

    2 Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre ap­partamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.

    3 I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto non­ché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 12 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5163).

    Art. 67 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali

    1 I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:

    a.
    misure speciali di tecnica energetica;
    b.
    misure ecologiche speciali;
    c.
    misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o inva­lide.8

    2 Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6147).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAB del 14 gen. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 197).

    Sezione 2: Importi dei mutui

    Art. 7 Mutui per le abitazioni locative

    1 Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:

    a.
    abitazione di 2 vani

     70 000

    b.
    abitazione di 3 vani

     90 000

    c.
    abitazione di 4 vani

    115 000

    d.
    abitazione di 5 vani

    135 000

    2 Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.

    3 Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

    Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà

    1 Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti im­porti sotto forma di mutui:

    a.
    abitazione di 2 e di 3 vani

    40 000

    b.
    abitazione di 4 vani

    60 000

    c.
    abitazione di 5 vani

    80 000

    2 Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

    Sezione 3: Entrata in vigore

    Art. 9

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

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