it
916.020.1 OIPPrim
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    916.020.1

    Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria

    (OIPPrim)

    del 23 novembre 2005 (Stato 1° luglio 2015)

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,

    visti gli articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria; visto l’articolo 42 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali,4

    ordina:

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    2 RS 916.020

    3 RS 916.307

    4 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del DEFR del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1793).

    Art. 1 Esigenze relative alla produzione vegetale

    1 Gli impianti, le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto, utilizzati per la produzione vegetale, devono essere regolarmente puliti.

    2 La verdura fresca e la frutta fresca devono essere lavate soltanto con acqua pota­bile.

    3 Gli scarti e le sostanze pericolose devono essere immagazzinati separatamente in modo da evitare la contaminazione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.

    4 I prodotti fitosanitari e i biocidi vanno utilizzati secondo le prescrizioni d’appli­cazione.

    5 Vanno adottate tutte le misure necessarie contro le malattie dei vegetali che possono avere conseguenze negative sulla salute umana.

    Art. 2 Esigenze relative alla produzione animale

    1 Gli impianti, compresi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare gli alimenti per animali, le stalle, le attrezzature, in particolare quelle utilizzate per il foraggiamento degli animali, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto devono essere regolarmente puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettati in modo adeguato.

    2 Gli animali da reddito devono essere puliti.

    3 Le lettiere devono essere mantenute in uno stato tale da non pregiudicare la salute degli animali né la sicurezza delle derrate alimentari.

    4 I prodotti chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione vanno utilizzati conformemente alle istruzioni.

    5 Gli scarti e le sostanze pericolose devono essere immagazzinati separatamente in modo da evitare la contaminazione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.

    6 Gli additivi per gli alimenti per animali e i medicamenti per uso veterinario vanno utilizzati secondo le prescrizioni d’applicazione. I mangimi medicati vanno immagazzinati e manipolati in modo da evitare la contaminazione degli alimenti per animali non medicati e il rischio che tali alimenti siano somministati ad animali cui non sono destinati.

    7 Vanno adottate tutte le misure necessarie concernenti la salute degli animali, in particolare quelle che incidono sulle zoonosi.

    8 Gli alimenti per animali e l’acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico e non guasti.

    Art. 3 Produzione lattiera

    Per la produzione lattiera si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del DFI5 del 23 novembre 20056 concernente l’igiene nella produzione lattiera.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    6 RS 916.351.021.1

    Art. 4 Produzione di uova

    Le uova devono essere conservate nell’azienda di produzione, in un luogo pulito, asciutto e in assenza di odori estranei; devono essere protette efficacemente contro gli urti e l’irraggiamento solare.

    Art. 5 Registro

    1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono tenere a disposizione della competente autorità un registro riguardante:

    a.
    l’utilizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi;
    b.
    l’utilizzazione di sementi geneticamente modificate;

    2 Esse devono indicare l’insorgenza di organismi nocivi per le piante che possono pregiudicare la sicurezza dei prodotti di origine vegetale.

    3 Esse conservano i risultati delle analisi effettuate su campioni vegetali che abbiano rilevanza per la salute umana e che le aziende ricevono nel quadro di altre disposizioni.

    Art. 6 Tracciabilità e registro

    1 Le aziende dedite alla produzione animale devono essere in grado di indicare, in qualsiasi momento e sulla scorta di documenti scritti, il tipo e l’origine degli alimenti somministrati agli animali.

    2 In caso di utilizzazione di medicamenti per uso veterinario, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 agosto 20047 sui medicamenti per uso veterinario.

    3 Le aziende tengono a disposizione della competente autorità i risultati di analisi effettuate su campioni e i rapporti pertinenti alle analisi effettuate su animali o prodotti di origine animale che abbiano rilevanza per la salute umana e che le aziende ricevono nel quadro di altre disposizioni.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?