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    916.441.22

    Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

    (OSOAn)1

    del 25 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo

    La presente ordinanza è intesa a:

    a.
    garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute pubblica e animale né all’ambiente;
    b.
    consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
    c.
    rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sotto­prodotti di origine animale.
    Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione.4

    2 Essa non si applica a:

    a.
    sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
    b.
    corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
    c.
    ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
    d.
    latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
    e.
    conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
    f.5
    ...
    g.
    prodotti del metabolismo, eccettuato se:
    1.
    provengono da macelli, oppure
    2.
    sono destinati all’importazione o all’esportazione;
    h.
    sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
    i.
    sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20056 sul traffico di rifiuti.

    2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

    a.
    provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
    b.
    sono destinati all’alimentazione degli animali;
    c.7
    sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.8

    3 I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato:10

    a.
    organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
    b.
    sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.

    4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    5 Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    6 RS 814.610

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    9 RS 814.912

    10 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

    Art. 2a11 Applicabilità ai prodotti derivati

    1 I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di ori­gine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie.

    2 I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’alle­gato 1a.

    3 I punti finali non si applicano ai prodotti derivati che vengono utilizzati come concime o alimenti per animali o che vengono successivamente trasformati in tali, ad eccezione degli alimenti per animali da compagnia.

    11 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 3 Definizioni

    Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

    a.
    corpi di animali: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
    b.12
    sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
    c.
    eliminazione: raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
    d.
    prodotto derivato: prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
    e.
    punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
    f.13
    animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizza­zione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
    g.
    animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
    h.
    animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
    hbis.14
    proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene;
    i.15
    farina di pesce: proteine di animali acquatici trasformate;
    j.
    prodotti sanguigni: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
    k.
    proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, otte­nuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
    l.
    collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
    m.
    gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
    n.
    prodotti del metabolismo: urina nonché contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino;
    o.
    materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
    p.
    resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
    q.
    prodotti apicoli: miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
    r.
    centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sotto­prodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
    s.
    impianto: installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
    t.
    impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
    u.
    impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degra­dazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale

    Art. 4 Categorie di rischio

    I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.

    Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1

    I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:

    a.
    corpi di animali o parti di essi;
    b.
    carcasse o parti di esse:
    1.
    di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile,
    2.16
    da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
    c.18
    materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c OFE;
    d.
    sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 200419 sui medicamenti veterinari;
    e.20
    animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
    f.21
    materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bis oppure 180c OFE;
    g.
    resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    17 RS 916.401

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    19 RS 812.212.27

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2

    I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:

    a.
    carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
    b.22
    corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell’ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato;
    c.
    prodotti del metabolismo;
    d.23
    ...
    e.
    prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità;
    f.
    sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo l’ordinanza del 26 giugno 199524 sulle sostanze estranee e sui componenti, o esclusi dalla catena alimentare a causa della positi­vità di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
    g.
    materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’arti­colo 5 lettera f.

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    23 Abrogata dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    24 [RU 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793, 4475, 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. RU 2017 793 art. 12]. Vedi ora: l’O del 16 dic. 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (RS 817.021.23), l’O del 16 dic. 2016 sui contaminanti (RS 817.022.15) e l’O del DFI del 16 dic. 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.13).

    Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3

    Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

    a.
    carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:25
    1.26
    sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure
    2.
    non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
    b.27
    sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
    c.
    pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali;
    d.
    sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
    e.
    sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
    f.28
    derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresen­tano un pericolo per la salute pubblica e animale;
    g.
    resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera g.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati

    1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.

    2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria 2.

    Capitolo 3: Commercio ed eliminazione29

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

    Art. 9 Principi30

    Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affinché:31

    a.
    si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
    b.
    i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
    c.
    i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli e utensili in buone condizioni;
    d.
    recipienti, locali, veicoli e utensili siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente;
    e.32
    i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    32 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 1033 Obbligo di notifica e registrazione

    1 Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale.

    2 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

    a.
    la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eliminano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mer­cato sottoprodotti di origine animale;
    b.
    il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
    c.
    le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati.

    3 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

    a.
    l’eliminazione di prodotti del metabolismo se non sono importati o esportati per questo motivo;
    b.
    il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
    c.
    il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
    d.
    la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
    e.
    la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;
    f.
    la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 34;
    g.
    l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origine animale non sono importati o esportati per questo motivo.

    4 Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.

    5 Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 11 Obbligo di autorizzazione

    1 Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b necessitano di un’autorizza­zione rilasciata dal veterinario cantonale.34

    2 L’autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l’attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione sul posto.

    3 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione

    1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.35

    2 Essa definisce le attività compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti.36

    3 Inoltre in base alla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica l’autorizzazione d’esercizio stabilisce la capacità di esercizio massima autorizzata degli impianti.

    4 L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento.37

    5 L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 1338 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV

    1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione di cui all’ordinanza del 6 giugno 201439 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico:

    a.
    per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabilimenti da lei notificata;
    b.
    per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.

    2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    39 RS 916.408

    Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione40

    Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche e giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:41

    a.
    la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
    b.
    la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 15 Controllo autonomo

    1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui all’alle­gato 1b numeri 1, 4 e 5 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.42

    2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.

    3 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto o l’azienda in questione non hanno l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizza­zione, è necessario informare il veterinario ufficiale.43

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 2: Impianti

    Art. 16 Requisiti

    1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo da separare le fasi di lavorazione «sporche» da quelle «pulite» e impedire una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

    2 In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.44

    3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame di natura costruttiva o gestionale con impianti destinati ad altre categorie.

    4 I requisiti degli impianti in relazione a costruzione, attrezzatura ed esercizio figurano all’allegato 3.

    5 Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all’allegato 3 se viene dimostrato l’adempimento dei principi di cui all’articolo 9. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 1745 Notifica della quantità eliminata

    Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, specificando le categorie merceologiche.

    45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 3: Trasporto

    Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale

    1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 12. Essi non pos­sono essere trasportati assieme ad animali.

    2 I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sot­to­prodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.47

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento

    1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3).48

    2 Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conforme­mente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3) nonché i trasporti di resti alimentari.49

    3 Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2:

    a.
    fino al luogo dell’incenerimento o dell’eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1;
    b.
    fino all’impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o con­cime;
    c.
    fino alla loro trasformazione ai sensi dell’allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.

    4 Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.

    5 Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.

    6 I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato 4 numeri 1 e 3.

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi

    Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

    1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’elimi­na­zione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato 5.

    2 L’USAV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato 5.

    3 ...50

    50 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

    1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:

    a.
    mediante incenerimento diretto;
    b.
    mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:
    1.
    incenerimento, oppure
    2.51
    produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.

    2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:

    a.52
    ruminanti di età superiore a 12 mesi;
    b.
    animali geneticamente modificati;
    c.
    animali da compagnia;
    d.53
    animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 200454 sui medicamenti veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dellʼinterno in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 201655 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
    e.
    animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.

    3 Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    54 RS 812.212.27

    55 RS 817.02

    Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

    1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:

    a.
    secondo i metodi previsti all’articolo 22 per i sottoprodotti della categoria 1;
    b.
    mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e successivo riciclaggio:
    1.
    in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
    2.
    del grasso fuso nella fabbricazione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,
    3.
    dei materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici.

    2 I prodotti del metabolismo possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.

    3 I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.56

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3

    1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:

    a.
    secondo i metodi previsti all’articolo 23 per i sottoprodotti della categoria 2;
    b.
    mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
    c.57
    mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o prodotti tecnici ai sensi dell’articolo 35.

    2 Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e quella preposta alla protezione delle acque, può permettere che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo vengano eliminati nelle acque di provenienza.58

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale

    1 Possono essere sotterrati:

    a.
    corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
    b.
    corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
    c.
    corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
    d.
    singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
    e.59
    animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

    2 I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso 1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato 7.

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione

    L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza del 4 dicembre 201560 sui rifiuti (OPSR)61, dall’ordinanza del 22 giugno 200562 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 200563 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 200164 sui concimi.

    60 RS 814.600

    61 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

    62 RS 814.610

    63 RS 814.81

    64 RS 916.171

    Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di prodotti tecnici65

    65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 1: Divieti e deroghe

    Art. 27 Divieti

    1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.

    2 I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.

    3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:

    a.
    resti alimentari;
    b.
    proteine animali;
    c.
    fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
    d.
    alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c.

    4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura l’USAV può stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.66

    66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 28 Deroghe

    In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

    a.67
    latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte secondo l’allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova;
    b.68
    collagene e gelatina di non ruminanti;
    c.
    proteine idrolizzate di non ruminanti o ottenute da pelli e pelami di rumi­nanti;
    d.69
    grassi fusi da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 31

    67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito

    Art. 2970 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli

    In deroga all’articolo 27 capoverso 3, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:

    a.
    è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
    b.
    quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
    c.
    quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministra­zione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;
    d.
    lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
    e.
    lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo della farina di pesce; e
    f.
    con deroga per i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

    70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 3071 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici

    In deroga all’articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:

    a.
    non provengono da ruminanti;
    b.
    provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
    c.
    provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
    d.
    sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
    e.
    a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
    f.
    lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
    g.
    lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo dei prodotti sanguigni; e
    h.
    gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

    71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 3172 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale

    In deroga all’articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

    a.
    provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettera a, e o f;
    b.
    sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
    c.
    a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
    d.
    lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
    e.
    lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;
    f.
    gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE73; e
    g.
    gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.

    72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    73 RS 916.401

    Art. 31a74 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti

    1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:75

    a.
    provengono da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera d;
    b.
    i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti:
    1.
    mosca soldato nera (Hermetia illucens),
    2.
    tarma della farina (Tenebrio molitor),
    3.
    alfitobio (Alphitobius diaperinus),
    4.
    grillo domestico (Acheta domesticus),
    5.
    grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),
    6.
    grillo silente (Gryllus assimilis),
    7.76
    mosca domestica (Musca domestica);
    c.
    le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
    d.
    sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
    e.
    a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
    f.
    lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
    g.
    lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;
    h.
    gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE77; e
    i.
    gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.

    2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:

    a.
    prodotti di cui all’articolo 28;
    b.
    prodotti sanguigni di non ruminanti;
    c.
    fosfato bicalcico e tricalcico;
    d.
    farina di pesce.

    74 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    75 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

    76 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

    77 RS 916.401

    Art. 3278 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti

    In deroga all’articolo 27 capoverso 3, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:

    a.
    provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3;
    b.
    sono stati fabbricati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;
    c.
    a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
    d.
    lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
    e.
    lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico;
    f.
    gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e
    g.
    gli alimenti per animali sono immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.

    78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 32a79 Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali

    1 Per i requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 lettere b, c ed f, 30 lettere b, e ed h, 31 lettere c, f e g, 31a lettere e, h ed i nonché 32 lettere c e g si applicano le disposizioni dell’allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/200180.

    2 Nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 l’USAV può stabilire in un’ordi­nanza misure tecniche per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali.

    79 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    80 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.

    Sezione 3: Alimentazione di altri animali

    Art. 3381 Produzione di alimenti per animali da compagnia

    1 Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

    2 Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’arti­colo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono:

    a.
    essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;
    b.
    essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e
    c.
    soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.

    3 I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:

    a.
    soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e
    b.
    sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.

    4 Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.

    5 I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.

    81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 3482 Consegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi

    1 Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:

    a.
    sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;
    b.
    corpi di animali o parti di essi di cui all’articolo 22 capoverso 2.

    2 Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

    I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 201683 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».

    82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    83 RS 817.190

    Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici84

    84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 35 Fabbricazione di prodotti tecnici86

    I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:

    a.87
    i sottoprodotti vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero 5;
    b.
    i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
    c.88
    i sottoprodotti di origine animale risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

    86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione

    Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario

    1 Chi fabbrica o trasforma a titolo professionale prodotti di origine animale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano da tale attività.

    2 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 201489 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.90

    3 Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale devono consegnare questi ultimi al centro di raccolta designato dal Cantone qualora non siano in grado di provvedere alla loro eliminazione.

    89 RS 916.408

    90 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 12 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

    Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone

    1 La responsabilità dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla produzione o dalla trasformazione di prodotti di origine animale effettuata a titolo professionale spetta al Cantone; questa disposizione non si applica ai resti alimentari.

    2 Se i resti alimentari sono frammischiati a scarti verdi, la responsabilità dell’elimi­nazione spetta al Cantone qualora essi vengano raccolti come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 31b della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.

    3 I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.

    Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni

    1 Ogni Cantone provvede affinché:

    a.
    per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura adeguata;
    b.
    vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.

    2 In materia di infrastrutture per il trasporto i Cantoni agiscono di concerto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.

    Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera

    1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

    2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata.91

    3 La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all’articolo 7 lettera d oppure prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.92

    La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’USAV.

    5 Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201593 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 201594 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.95

    91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).

    93 RS 916.443.11

    94 RS 916.443.10

    95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 40 Costi

    1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.

    2 Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.

    3 Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione.

    4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.

    5 Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.

    Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione

    1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata per loro incarico.

    2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se risulta necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di elimina­zione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare, ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non rice­vono alcun finanziamento statale.

    3 Lo stabilimento di eliminazione deve:

    a.
    informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
    b.
    rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale eliminati; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Can­tone;
    c.
    comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.

    Capitolo 6: Provvedimenti in caso di epizoozia

    Art. 4296 Principio

    I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.

    96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale

    1 Se viene constatata un’epizoozia il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:

    a.
    in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui vengano presi in considerazione diversi impianti;
    b.
    quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.

    2 Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti e nelle aziende a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se tale impianto riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12.97

    97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’USAV

    Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’USAV può:

    a.
    ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nell’area interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse aree colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;
    b.
    ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione; i Cantoni indennizzano lo stabilimento in caso di spese supplementari o mancato guadagno.

    Capitolo 7: Attuazione

    Art. 46 Controlli ufficiali

    1 I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. I Cantoni controllano gli impianti almeno una volta all’anno; la frequenza con cui sono controllati gli altri stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati dipende dal tipo e dal volume di attività che essi svolgono.

    2 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 201198 sugli alimenti per animali.99

    98 RS 916.307

    99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    Capitolo 8: Disposizioni finali

    Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti

    1 Gli impianti nella cui area vengono tenuti animali sono disciplinati dal diritto vigente se la domanda di costruzione è stata inoltrata prima del 1° luglio 2011 (allegato 3 n. 24).

    2 Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio esistenti, in cui resti alimentari non precedentemente igienizzati subiscono una fermentazione termofila secondo altri metodi conformemente all’allegato 5 numero 46, devono disporre della necessaria autorizzazione dell’USAV al più tardi il 1° luglio 2013.

    Allegato 1a100

    100 Originario all. 6. Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    (art. 2a cpv. 2)

    Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale

    1
    Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
    2
    Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imbal­laggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 dell’ordi­nanza del 26 ottobre 2011101 sugli alimenti per animali.
    3
    Pelli e pelame di animali ad unghia fessa:
    a.
    idonei al consumo umano ma utilizzati per altri scopi,
    b.
    sottoposti ad un processo completo di conciatura,
    c.
    conciati al cromo (allo stato «wet blue»),
    d.
    allo stato «pickled pelts», oppure
    e.
    trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
    4
    Trofei di caccia e altri preparati animali:
    a.
    ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
    b.
    ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
    5102
    Lana sottoposta a lavaggio industriale.
    6
    Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.

    Allegato 1b103

    103 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    (art. 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1)

    Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione

    1
    Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.
    2
    Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.
    3
    Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile.
    4
    Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.
    5
    Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.
    6
    Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti.
    7
    Crematori e cimiteri per animali;
    8
    Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione solo se sono:
    a.
    da eliminare mediante incenerimento;
    b.
    da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011104 sugli alimenti per animali;
    c.
    destinati alla fabbricazione di concime organico e fertilizzanti.
    9
    Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.
    10
    Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/2001105 in cui:
    a.
    sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali;
    b.
    sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell’esportazione sottoprodotti di origine animale per l’esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.

    104 RS 916.307

    105 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 32a.

    Allegato 2106

    106 Aggiornato n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    (art. 15 cpv. 1)

    Principi del controllo autonomo

    1
    L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:
    a.
    l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specificatamente valutati i pericoli della contaminazione incrociata con componenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali;
    b.
    la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi sanitari possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP);
    c.
    la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP;
    d.
    la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l’adempimento dei criteri CCP previsti;
    e.
    la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inadempimento dei criteri CCP;
    f.
    la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica);
    g.
    la documentazione relativa ai provvedimenti di cui alle lettere a–f.
    2
    L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione.
    3
    Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verifi­carne l’osservanza.

    Allegato 3

    (art. 16 cpv. 4 e 5)

    Requisiti degli impianti

    1 Requisiti generali

    11 Sistemazione dei luoghi

    111
    Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.
    112
    Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.
    113
    La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei sottopro­dotti di origine animale e le parti degli impianti in cui è possibile la diffu­sione di agenti patogeni. Essa deve costituire uno spazio chiuso.
    114
    Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.

    12 Installazioni

    121
    Gli impianti devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.
    122
    Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono trasformati entro 24 ore dal loro arrivo.
    123
    Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per il personale.
    124
    Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2, almeno nella zona «sporca» deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. Il processo di pretrattamento deve garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a 1 mm (= lunghezza dei lati). Non è consentita nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale attraverso il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della relativa categoria, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.

    13 Esercizio degli impianti

    131
    I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente imma­gazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto.
    132
    I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale greggio devono essere puliti in un’area apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.
    133
    Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di gestione del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
    134
    Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente.
    135
    Il materiale che eventualmente non sia stato sottoposto al trattamento ter­mico prescritto (ad esempio a seguito di fuoriuscite di materiale al momento dell’avvio del processo o di perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere nuovamente immesso nel circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a trasformazione.
    136
    I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione.

    14 Pulizia e disinfezione

    141
    Gli impianti devono essere provvisti di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.
    142
    Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.
    143
    Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.
    144
    Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti utensili e prodotti adeguati.
    145
    Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere docu­mentato.
    146
    Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.

    2 Requisiti specifici

    21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti

    211
    Gli impianti di immagazzinamento intermedio, riciclaggio o incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 38).
    212
    I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere scaricati in tutti gli impianti della Svizzera destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti.
    213
    Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.

    22 Requisiti degli impianti di incenerimento

    221
    Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in recipienti chiusi.
    222
    Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si applicano gli articoli 26–28 nonché 31 e 32 OPSR107 e l’ordinanza del 16 dicembre 1985108 contro l’inquinamento atmosferico.
    223
    I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OPSR109.
    224
    I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati.
    225
    La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.

    107 RS 814.600. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

    108 RS 814.318.142.1

    109 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

    23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio

    231
    I requisiti da adempiere sono menzionati agli articoli 26–28 nonché 33 e 34 OPSR110 e all’alle­gato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 2005111 concernente la ridu­zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
    232
    Gli impianti e il loro esercizio devono garantire che tutto il materiale greggio contenente sottoprodotti di origine animale venga trattato conformemente all’allegato 5 numero 4. Il trattamento può avvenire presso l’impianto o essere effettuato da uno stabilimento che raccoglie e pretratta il materiale greggio.
    233112
    L’unità di igienizzazione è obbligatoria e deve essere dotata di installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo.
    234
    L’immagazzinamento e la trasformazione devono per quanto possibile garantire che i sottoprodotti di origine animale greggi non siano accessibili agli animali selvatici, compresi roditori ed uccelli.
    235
    Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire che il prodotto finito non possa essere contaminato.
    236
    L’USAV può prescrivere agli impianti requisiti minimi in materia di capacità e quantità.

    110 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

    111 RS 814.81

    112 RU 2011 3315

    24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali

    241
    Infrastrutture ed esercizio degli impianti devono garantire una totale separazione fisica tra l’impianto, da un lato, e il bestiame, gli alimenti degli ani­mali e, se del caso, la lettiera dall’altro. Stalla ed impianto devono trovarsi in edifici diversi.
    242
    Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con l’impianto, i veicoli, i recipienti di trasporto e gli utensili usati per i sottoprodotti di origine animale.
    243
    Anche le vie di accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali volti a separarle dal luogo in cui sono tenuti gli animali da reddito. Le distanze devono essere stabilite in modo da impedire che dalla presenza dell’impianto derivi un rischio inaccettabile in relazione alla propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

    Allegato 4

    (art. 19 cpv. 2 nonché 20 cpv. 2 e 6)

    Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

    1 Identificazione

    11
    Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:
    a.
    il colore nero e la scritta «destinato solo all’elimina­zione/all’ince­neri­mento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1;
    b.
    il colore nero e la scritta «destinato all’alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 di cui sia ammessa l’utilizzazione per l’alimentazione di ani­mali carnivori e di uccelli necrofagi (art. 22 cpv. 2);
    c.
    il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2;
    d.
    il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3.
    12
    Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:
    a.
    il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;
    b.
    chi gestisce l’impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentra­zione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso;
    c.
    la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.

    2 Veicoli e recipienti

    21
    I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in recipienti o veicoli coperti, a tenuta stagna, resistenti alla corrosione e facili da pulire.
    22
    Dopo ogni utilizzazione, i veicoli e i recipienti riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equipaggiamento e gli utensili riutilizzabili che entrano in con­tatto con i sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati, nonché tenuti in buono stato di pulizia fino all’utilizzazione successiva.
    23
    Nei recipienti riutilizzabili deve essere trasportato unicamente un determi­nato sottoprodotto trasformato.
    24
    I recipienti per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse, prodotti della macellazione e altri prodotti destinati al consumo umano.
    25
    I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall’invio.
    26
    I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.

    3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni

    31
    Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:
    a.
    data di prelievo del materiale;
    b.
    descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero 11;
    c.
    specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria 3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali;
    d.
    numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa;
    e.
    peso del materiale;
    f.
    nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di prove­nienza;
    g.
    nome, indirizzo e numero di controllo dell’impresa di trasporto;
    h.
    nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destina­zione;
    i.
    eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.
    32
    La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.
    33
    Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 34 lettera b devono contenere i dati seguenti:
    a.
    data;
    b.
    macello;
    c.
    tipo di materiale;
    d.
    peso del materiale;
    e.
    uso previsto;
    f.
    nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destina­zione.
    34
    Le schede d’accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:
    a.
    data;
    b.
    nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
    c.
    tipo di materiale;
    d.
    uso previsto.

    4 Centri di raccolta

    41 Sistemazione dei luoghi

    411
    I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi.
    412
    I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.

    42 Installazioni

    421
    I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.
    422
    I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore.

    43 Pulizia e disinfezione

    431
    I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.
    432
    I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente.
    433
    Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti.
    434
    I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.

    Allegato 5113

    113 Aggiornato dal n. II dell’O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4271) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).

    (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 30 lett. d, 31 lett. b, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e d nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a)

    Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

    1 Sterilizzazione a pressione

    11
    All’inizio del processo di sterilizzazione le dimensioni delle particelle di materiale greggio non possono essere superiori a 50 mm. Particelle di dimensioni maggiori devono essere ridotte per via meccanica. L’efficienza della riduzione deve essere controllata e registrata. Se i controlli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei lati) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.
    12
    Gli effetti della sterilizzazione devono corrispondere a quelli di un trattamento termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, effettuato ad una pressione di 3 bar per 20 minuti.

    2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria 2

    Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiale della categoria 2 si possono utilizzare i metodi seguenti:
    21
    Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri);
    22
    Saponificazione con NaOH 12 M per la produzione di glicerolo e sapone:
    a.
    con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure
    b.
    con processo continuo a 140 °C e 2 bar per 8 minuti.

    3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3

    30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali

    301
    Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:
    a.
    il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011114. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.
    b.
    le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se:
    1.
    sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,
    2.
    sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e
    3.
    sono trasportate direttamente da uno stabilimento di trasforma­zione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono trasportate in uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato e da qui trasportate direttamente allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.
    302
    Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
    303
    La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

    114 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/893, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

    30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali

    I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:
    a.
    con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
    b.
    con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

    31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali

    Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti:
    311
    Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per 20 minuti.
    312
    I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.
    313
    Il grasso di animali diversi dai mammiferi, tranne l’olio di pesce, deve essere trattato con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
    314
    L’olio di pesce deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con un altro metodo che garantisca che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.

    31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad unghia fessa

    311a
    Latte, latticini e colostro per l’alimentazione di animali ad unghia fessa devono essere pastorizzati mediante trattamento termico a una temperatura minima di 72 °C per 15 secondi. Sono ammessi anche altre relazioni tra temperatura e tempo o altri metodi, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l’inattivazione dei virus dell’afta epizootica.
    312a
    I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere sottoposti a trattamento termico per almeno 60 minuti a 70 °C oppure per almeno 30 minuti a 80 °C.
    313a
    È possibile tralasciare il trattamento termico secondo i numeri 311a e 312a se:
    a.
    il produttore di latte somministra il latte direttamente ai propri animali;
    b.
    i prodotti vengono somministrati in un’azienda detentrice di animali che è direttamente incorporata nello stabilimento di produzione;
    c.
    il produttore di latte ha acquistato i prodotti dallo stesso stabilimento di trasformazione a cui fornisce il proprio latte;
    d.
    il colostro è consegnato nelle vicinanze per l’approvvigionamento di animali appena nati.

    32 Produzione di collagene

    Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimen­tari, il col­la­gene deve essere prodotto secondo i criteri seguenti:
    321
    Come materie prime possono essere utilizzati soltanto ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti della categoria 3 di animali macellati.
    322
    Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali della categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un tratta­mento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.

    33 Produzione di gelatina

    Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, la gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il materiale greggio sia sottoposto a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. La gelatina è estratta mediante riscaldamento e purificata per filtrazione e sterilizzazione.

    34 Produzione di proteine idrolizzate

    341
    Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione del materiale greggio. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.
    342
    Le proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelame e pelli di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate utilizzando un processo che comprenda la preparazione del materiale greggio mediante salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguita da:
    a.
    esposizione del materiale a un pH superiore a 11 per più di 3 ore, a una temperatura superiore a 80° C, seguita da un trattamento termico di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; oppure
    b.
    esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.

    35 Trasformazione in fosfato bicalcico

    351
    Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garan­tire che:
    a.
    tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 per cento e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;
    b.
    in seguito al procedimento di cui alla lettera a, venga effettuato un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
    c.
    tale precipitato sia infine essiccato con aria calda aria avente una temperatura d’ingresso tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 30 °C e 65 °C.
    352
    Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.

    36 Trasformazione in fosfato tricalcico

    Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garan­tire che:
    a.
    tutto il materiale osseo sia finemente triturato in modo da ottenere frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm, sgrassato con un getto contrario di acqua calda e sottoposto a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
    b.
    il brodo di proteine venga separato dall’idrossiepatite (fosfato trical­cico) tramite centrifugazione; e
    c.
    il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.

    37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

    371
    Per fabbricare conserve di alimenti per animali da compagnia il materiale deve essere sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fc pari o superiore a 3.
    372
    Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa.
    373
    Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni.

    38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

    381
    Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:
    a.
    Salmonella spp.: assenza in 25 g; n=5, c=0, m=0, M=0; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzina­mento presso lo stabilimento di trasformazione;
    b.
    Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione.

    n

    =
    numero di campioni da esaminare;

    m

    =
    valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

    M

    =
    valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M;

    c

    =
    numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

    382
    Per gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soddisfatti solo i requisiti di cui al numero 381 lettera a.

    39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio

    391
    I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime.
    392
    In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30.
    393
    Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
    394
    In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

    4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio

    41
    Prima o nel quadro della trasformazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero 1.
    42
    Sono eccettuati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque di scarico e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull’ambiente.
    43
    È eccettuato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell’ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un’ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.
    44
    Latte, latticini e colostro (art. 7 lett. d) sono esonerati anche dall’obbligo relativo al trattamento termico di cui al numero 43.
    45
    Invece del trattamento termico di cui al numero 43 per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.
    46
    L’USAV può autorizzare altri metodi purché sia dimostrato che sotto il profilo igienico sono di efficacia comparabile. La dimostrazione deve comprendere un’analisi dei rischi, compresa l’incidenza del materiale utilizzato, una definizione completa delle condizioni di trasformazione e una convalida del processo. La convalida deve dimostrare che si perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:
    a.
    una riduzione di 5 log10 dell’Enterococcus faecalis o della Salmonella senftenberg (775W, H2S negativa);
    b.
    una riduzione di almeno 3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il Parvovirus ogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente; e
    c.
    nel caso di processi chimici, una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10) dei parassiti resistenti, quali le uova di Ascaris sp., in fase vitale.

    5 Fabbricazione di prodotti tecnici

    I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati usati nella fabbrica­zione di prodotti tecnici devono essere pastorizzati oppure trattati utilizzando un altro processo di efficacia comparabile per quanto attiene alla riduzione di microorganismi.

    Allegato 6115

    115 Ora: allegato 1a (RU 2018 2097).

    Allegato 7116

    116 Aggiornato dell’all. n. 5 dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

    (art. 25 cpv. 2)

    Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento

    1 Ubicazione

    11
    I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998117 sulla protezione delle acque.
    12
    I luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali non possono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione.
    13
    I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.

    2 Misure preventive

    21
    I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m.
    22
    Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso deve essere recintato per due anni. Il veterinario cantonale può prolungare questo termine, se la prevista utilizzazione del luogo mette a rischio la salute pubblica e animale.
    23
    I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in altro modo dall’ambiente circostante.

    Allegato 8

    (art. 47)

    Abrogazione e modifica del diritto vigente

    I

    L’ordinanza del 23 giugno 2004118 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.

    II

    Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

    119

    118 [RU 2004 3079, 2005 709 4199 all. 3 n. II 9, 2006 5217 all. n. 6, 2007 2711 n. II 2, 2008 1189]

    119 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 2699.

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