it
916.443.106 OITE-PT-DFI
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    916.443.106

    Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

    (OITE-PT-DFI)

    del 18 novembre 2015 (Stato 17  marzo 2022)

    Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

    visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT),

    ordina:

    1 RS 916.443.100

    Art. 2 Ulteriori garanzie sanitarie

    (art. 5 cpv. 3 OITE-PT)

    1 Per l’importazione devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplementari:

    a.
    per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
    b.
    per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
    c.
    per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
    d.
    per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
    1.
    non sono stati vaccinati,
    2.
    sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure
    3.
    sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.

    2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.

    Art. 4 Riserva d’uso per la carne proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali

    (art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT)

    La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue:

    «La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»

    Art. 62 Obbligo del controllo veterinario di confine

    (art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)

    Gli animali e i prodotti animali per le cui partite è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione e transito sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/20073, negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2019/21224 nonché nella decisione 2007/275/CE5.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).

    3 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE, versione della GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

    4 Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, versione della GU L 321 del 12.12.2019, pag. 9.

    5 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007, GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

    Art. 10 Posti d’ispezione frontalieri

    (art. 96 cpv. 2 OITE-PT)

    I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.

    Allegato 17

    7 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV del 21 dic. 2015 (RU 2015 5939), del 14 gen. 2016 (RU 2016 55), del 27 mag. 2016 (RU 2016 1661), dell’11 ott. 2016 (RU 2016 3437), del 31 ott. 2016 (RU 2016 3697), del 3 nov. 2016 (RU 2016 3701), del 30 gen. 2017 (RU 2017 471), del 24 mar. 2017 (RU 2017 1679), del 27 giu. 2017 (RU 2017 3635), del 27 set. 2018 (RU 2018 3261), del 27 mar. 2019 (RU 2019 1049), del 2 apr. 2019 (RU 2019 1087), del 27 giu. 2019 (RU 2019 1955), del 25 lug. 2019 (RU 2019 2271), del 18 nov. 2019 (RU 2019 3689), del 19 dic. 2019 (RU 2019 4727), del 23 dic. 2019 (RU 2019 5019), del 5 mar. 2020 (RU 2020 635), dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020 (RU 2020 2911), dai n. I delle O dell’USAV del 21 dic. 2020 (RU 2020 6403), del 30 dic. 2020 (RU 2020 6741), del 24 feb. 2021 (RU 2021 114), del 22 apr. 2021 (RU 2021 238), del 6 mag. 2021 (RU 2021 266), del 20 ago. 2021 (RU 2021 497), del 9 set. 2021 (RU 2021 549), del 29 set. 2021 (RU 2021 586), del 21 dic. 2021 (RU 2021 903), del 26 gen. 2022 (RU 2022 40) e del 15 mar. 2022, in vigore dal 17 mar. 2022 (RU 2022 171)

    (art. 1)

    Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

    Atto normativo di base UE

    Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

    1.
    Direttiva 88/407/CEE

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.

    2.
    Direttiva 89/556/CEE

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

    3.
    Direttiva 90/429/CEE

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

    4.
    ...

    5.
    Direttiva 92/65/CEE

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1206, GU L 190 del 16.7.2019, pag. 11.

    6.
    Direttiva 92/118/CEE

    Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE, versione della GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

    7. a 9. ...

    10.
    Direttiva 96/22/CE   

    Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE, GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9.

    11.
    ... 

    12.
    Decisione 2000/572/CE

    Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/622, GU L 89 del 1.4.2017, pag. 11.

    13.
    Regolamento (CE) n. 999/2001

    Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/175, GU L 29 del 10.2.2022, pag. 1.

    14.
    Regolamento (CE) n. 178/2002

    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

    15.
    Decisione 2002/805/CE

    Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.

    16.
    Direttiva 2002/99/CE

    Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla decisione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.

    17.
    Decisione 2002/994/CE

    Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1068, GU L 174 del 3.7.2015, pag. 30.

    18.
    ...

    19.
    Decisione 2003/459/CE

    Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.

    20.
    Decisione 2003/779/CE

    Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 del 1.11.2003, pag. 38; modificata dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65.

    21.
    ...

    22.
    Regolamento (CE) n. 2160/2003

    Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del. 10.6.2013, p. 1.

    23.
    Decisione 2003/845/CE

    Decisione 2003/845/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall’Albania, dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione di GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.

    24.
    ...

    25.
    Regolamento (CE) n. 136/2004

    Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

    26.
    Decisione 2004/225/CE

    Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.

    27.
    Direttiva 2004/68/CE

    Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; modificata da ultimo dalla decisione di esecu­zione 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.

    28.
    Regolamento (CE) n. 852/2004

    Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regola­mento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

    29.
    Regolamento (CE) n. 853/2004

    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1374, GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.

    30.
    ...
    30a.
    Regolamento (CE) n. 1/2005

    Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    31.
    ...

    32.
    Decisione 2005/290/CE

    Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE; pag. 34; modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

    33.
    Regolamento (CE) n. 2073/2005

    Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/205, GU L 43 del 17.2.2020, pag. 63.

    34.
    Regolamento (CE) n. 2074/2005

    Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139, GU L 180 del 4.7.2019, pag. 12.

    35.
    Decisione 2006/168/CE

    Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2216, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 57.

    36.
    Decisione 2006/27/CE

    Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.

    37.
    Decisione 2006/146/CE

    Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

    38.
    Decisione 2006/199/CE

    Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.

    39.
    Direttiva 2006/88/CE

    Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14; modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/22/UE, GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.

    40. a 42.
    ...

    43.
    Decisione 2007/453/CE

    Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1321, GU L 286 del 10.8.2021, pag. 17.

    44.
    Decisione 2007/642/CE

    Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.

    45.
    Decisione 2007/777/CE

    Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2213, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 48.

    46.
    Decisione 2008/636/CE

    Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.8.2008, pag. 32.

    47.
    ...

    48.
    Decisione 2008/698/CE

    Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16.

    49.
    Regolamento (CE) n. 798/2008

    Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/568, GU L 118 del 7.4.2021, pag. 10.

    50.
    ...

    51.
    Decisione 2008/946/CE

    Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.

    52.
    Regolamento (CE) n. 1251/2008

    Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’im­missione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 1.

    53.
    Regolamento (CE) n. 1252/2008

    Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.

    54.
    Regolamento (CE) n. 119/2009

    Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 15.

    55.
    Regolamento (CE) n. 1069/2009

    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

    56.
    Direttiva 2009/156/CE

    Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

    57.
    Direttiva 2009/158/CE

    Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

    58.
    ...

    59.
    Regolamento (UE) n. 206/2010

    Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 7.

    60.
    Regolamento (UE) n.605/2010

    Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/645, GU L 133 del 20.4.2021, pag. 29.

    61.
    Decisione 2010/381/UE

    Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1774, GU L 271 del 6.10.2016, pag. 7.

    62.
    ...

    63.
    Decisione 2010/472/UE

    Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2217, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 60.

    64.
    Regolamento (UE) n. 142/2011

    Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1925, GU L 393 dell’8.11.2021, pag. 4.

    65.
    Decisione 2011/163/UE

    Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/367, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 107.

    66.
    Decisione di esecuzione 2011/630/UE

    Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2215, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 54.

    67.
    Regolamento (UE) n. 28/2012

    Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2124, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73.

    68.
    Decisione di esecuzione 2012/137/UE

    Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29; modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2214, GU L 438 del 28.12.2020, pag 51.

    69.
    Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condi­zioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.

    69a.
    Regolamento (UE) n. 576/2013

    Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1933, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.

    70.
    Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecu­zione (UE) 2020/2016, GU L 415 del 10.12.2020, pag. 39.

    71.
    ...

    72.
    Decisione di esecuzione 2013/503/UE

    Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia, GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1895, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 54.

    73. a 77. ...

    78.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

    79.
    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE, versione della GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32.

    80. e 81. ...

    82.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE, GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2124, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73.

    82a.
    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico, GU L 296 del 1.11.2016, pag. 21; modificata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 GU L 307 del 23.11.2017, pag. 58

    83.
    Regolamento (UE) 2017/185

    Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21.

    84. e 85. ...

    86.
    Decisione di esecuzione (UE) 2018/320

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all’interno dell’Unione e all’introduzione di tali animali nell’Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans, GU L 62 del 5.3.2018, pag. 18; modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1998, GU L 310 del 2.12.2019, pag. 35.

    87.
    ...

    88.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203, GU L 438 del 28.12.2020, pag. 4.

    89.
    Decisione di esecuzione (UE) 2019/294

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione del 18 febbraio 2019 che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni, versione della GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41.

    90.
    Regolamento (UE) 2019/759

    Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione del 13 maggio 2019 che stabilisce misure transitorie per l’applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti), versione della GU L 125 del 14.5.2019, pag. 11.

    91.
    ...

    92.
    Regolamento delegato (UE) 2019/625

    Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/573, GU L 120 dell’8.4.2021, pag. 6.

    93.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi, GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/171, GU L 50 del 15.2.2021, pag. 4.

    94.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati, versione della GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101.

    95.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/158, GU L 26 del 7.2.2022, pag. 1.

    96.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione del 22 dicembre 2020 che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia, versione della GU L 438 del 28.12.2020, pag. 21.

    97.
    Regolamento (UE) 2016/429

    Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/139, GU L 23 del 2.2.2022, pag. 1.

    98.
    Regolamento delegato  (UE) 2020/692

    Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/54, GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1.

    99.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/36, GU L 8 del 13.1.2022, pag. 36.

    100.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471, GU L 326 del 15.9.2021; pag. 1.

    101.
    Decisione di esecuzione (UE) 2021/361

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/361 della Commissione del 22 febbraio 2021 che stabilisce misure di emergenza per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di salamandre in relazione all’infezione da Batrachochytrium salamandrivorans, versione della GU L 69 del 26.2.2021, pag. 12.

    102.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/250, GU L 41 del 22.2.2022, pag. 19.

    103.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/364, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 45.

    104.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/363, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 40.

    105.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione del 17 settembre 2021 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, versione della GU L 330 del 20.9.2021, pag. 72.

    106.
    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione del 9 novembre 2021 che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, versione della GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.

    Allegato 28

    8 Aggiornato dai n. I delle O dell’USAV dell’11 lug. 2016 (RU 2016 2557) e del 13 ott. 2016, in vigore dal 15 ott. 2016 (RU 2016 3441).

    (art. 2 cpv. 2)

    Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

    1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina

    Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti negli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE9.

    9 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1101, GU L 182 del 7.7.2016, pag. 51.

    2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

    Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 1 della decisione 2008/185/CE10.

    10 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1782, GU L 272 del 7.10.2016, pag. 90.

    Allegato 311

    11 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2911).

    (art. 3)

    Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari

    I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento:

    1.
    Certificato per la spedizione o il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per lʼalimentazione di animali da pelliccia secondo lʼallegato XV capo­verso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/201112.
    2.
    Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo lʼallegato XV capoverso 3 (F) del regolamento (UE) n. 142/2011.
    2a.
    Certificato per la spedizione o il transito di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d’allevamento secondo l’allegato XV capo 4 lettera C del regolamento (UE) n. 142/2011; per prodotti animali che comportano rischi elevati di epizoozie e di igiene delle derrate alimentari non si intendono tuttavia prodotti sanguigni per i quali non si applicano le condizioni di cui alla nota a piè di pagina 4 del certificato.
    3.
    Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo lʼallegato XV capoverso 8 del regolamento (UE) n. 142/2011.
    4.
    Certificato per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 10 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011.
    5.
    Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 14 (A) del regolamento (UE) n. 142/2011.
    6.
    Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 14 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011.
    7.
    Modello di dichiarazione per la dichiarazione dellʼimportatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼallegato XV capoverso 16 del regolamento (UE) n. 142/2011.
    8.
    Certificato per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼallegato XV capoverso 18 del regolamento (CE) n. 142/2011.
    9.
    Certificato per la spedizione di gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell’industria fotografica secondo l’allegato XV capo 19 del regolamento (UE) n. 142/2011.

    12 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/797, GU L 194 del 18.6.2020, pag. 1.

    Allegato 413

    13 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’USAV del 13 lug. 2020, in vigore dal 15 lug. 2020 (RU 2020 2911).

    (art. 5)

    Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali

    I.  Non possono essere importati o fatti transitare:

    a.
    sottoprodotti di origine animale nonché sperma, ovuli ed embrioni destinati alla riproduzione per i quali è prescritto un controllo veterinario di confine secondo l’articolo 6, ad eccezione degli alimenti destinati a fini medici speciali per gli animali di cui alla cifra III numero 1; e
    b.
    le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui alla cifra II e dell’importazione di cui alla cifra III numero 4:

    Voce di tariffa

    Designazione

    Campo di applicazione

    1.
    ex capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Tutte, ad eccezione delle cosce di rana

    2.
    0401–0406

    Latte e derivati del latte

    Tutti

    3.
    0504

    Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci

    Tutti

    4.
    1501

    Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili

    Tutti

    5.
    1502

    Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina

    Tutti

    6.
    1503

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo

    Tutti

    7.
    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni

    Tutti

    8.
    1601

    Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; prepara­zioni alimentari a base di tali prodotti

    Tutti

    9.
    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    Tutte

    10.
    1702.1100
    1702.1900

    Lattosio e sciroppo di lattosio

    Tutti

    11.
    ex 1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    12.
    ex 1902

    Paste alimentari come spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli o cannelloni; cuscus

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    13.
    ex 1905 90

    Pane e altri prodotti di panetteria comuni, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    14.
    ex 2004, ex 2005

    Ortaggi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    15.
    ex 2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    16.
    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; prepara­zioni alimentari composte omogeneizzate

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    17.
    ex 2105

    Gelati

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    18.
    ex 2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Soltanto preparazioni contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte

    II.  Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari:

    a.
    estratti e concentrati di carne;
    b.
    brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali;
    c.
    le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne o preparati a base di carne:
    1.
    paste alimentari,
    2.
    pane, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria,
    3.
    cioccolato,
    4.
    prodotti dolciari, compresi i dolciumi,
    5.
    olive ripiene di pesce,
    6.
    complementi alimentari confezionati per i consumatori finali che non contengono prodotti non trasformati di origine animale;
    d.
    altri prodotti composti se:
    non contengono carne, prodotti a base di carne, latte né prodotti a base di latte, e
    sono composti per meno della metà da ovoprodotti o prodotti della pesca.

    III.  I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito:

    Prodotto

    Provenienza

    Condizioni

    1.
    Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l’uomo e gli animali se:
    i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;
    si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
    la confezione è integra, a meno che non venga attualmente utilizzata.

    Isole Faeröer, Groenlandia

    Al massimo 10 kg per persona risp. per animale traspor­tato

    Altri Paesi terzi

    Al massimo 2 kg per persona risp. per animale trasportato

    2.
    Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.

    Isole Faeröer, Groenlandia

    Senza limitazioni di peso

    Altri Paesi terzi

    Al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona

    3.
    Derrate alimentari non elencate alla cifra I, II o III numeri 1 e 2, come uova, miele, cosce di rana, gelatina, lumache terrestri (non vive), insetti (non vivi) o collagene.

    Isole Faeröer, Groenlandia

    Al massimo 10 kg per persona

    Altri Paesi terzi

    Al massimo 2 kg per persona

    4.
    Derrate alimentari elencate alla cifra I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all’alimentazione degli animali da compagnia.

    Isole Faeröer, Groenlandia

    Al massimo 10 kg per persona

    Allegato 514

    14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).

    (art. 7)

    Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite

    Atto normativo dell’UE

    Disposizioni determinanti

    Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.

    Allegato II

    Allegato 615

    15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).

    (art. 8)

    Requisiti formali per i certificati sanitari

    1 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea

    1
    I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.
    2
    I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.
    3
    I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
    4
    I certificati sanitari devono essere composti di:
    a.
    un unico foglio;
    b.
    diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure
    c.
    una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).
    5
    I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.
    6
    Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.
    7
    I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

    2 Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica trasmessi mediante TRACES

    1
    I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.
    2
    I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.
    3 Certificati sostitutivi
    1
    L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:
    a.
    contiene errori di scrittura;
    b.
    è danneggiato; oppure
    c.
    è stato smarrito.
    2
    Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.
    3
    Il certificato sostitutivo:
    a.
    fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;
    b.
    è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;
    c.
    reca la data in cui è stato rilasciato; ed
    d.
    è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.

    Allegato 7

    (art. 9)

    Requisiti per le stazioni di quarantena

    1
    Le stazioni di quarantena devono:
    a.
    essere poste sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale; e
    b.
    essere sufficientemente lontane da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione.
    2
    Esse devono disporre:
    a.
    di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto nonché il controllo, lʼapprovvigio­namento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare;
    b.
    di locali sufficientemente ampi per il ricovero degli animali, nonché di spogliatoi, docce e bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
    c.
    di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
    d.
    di impianti e attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
    e.
    di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; e
    f.
    di prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione.

    Allegato 816

    16 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 26 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 64).

    (art. 10)

    Requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti

    1 Requisiti generali per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti

    1.1
    I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti devono disporre:
    a.
    di locali, compresi uffici, locali comuni e capacità d’archivio, zone, installazioni e impianti idonei al tipo e alla quantità delle partite da sdoganare;
    b.
    di locali, zone, installazioni e impianti che consentano di effettuare controlli ufficiali di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero;
    c.
    di locali o zone coperti riservati allo scarico degli animali o dei prodotti animali;
    d.
    di locali d’ispezione o di zone d’ispezione;
    e.
    di locali di ricovero o zone di ricovero per gli animali o di locali o zone di magazzinaggio per i prodotti animali, comprendenti celle frigorifere, se sono necessarie per la categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero;
    f.
    di accesso ai servizi igienici dotati di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani, utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali;
    g.
    di attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite;
    h.
    di attrezzature per la pulizia e la disinfezione e di istruzioni per il loro uso o un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da società indipendenti dal posto d’ispezione frontaliero;
    i.
    di attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e contenitori idonei al loro trasporto;
    j.
    di attrezzature che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES;
    k.
    di servizi di laboratorio che siano in grado di effettuare analisi dei campioni prelevati;
    l.
    di piani che garantiscano, all’occorrenza, la disponibilità di altri locali, zone, installazioni, impianti o servizi per poter adottare misure in caso di sospetto di partite non conformi o partite che rappresentano un rischio;
    m.
    di piani per garantire che le partite siano sdoganate in conformità alle disposizioni ed evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata;
    n.
    di piani per evitare l’introduzione di malattie in Svizzera.
    1.2
    I locali d’ispezione devono essere dotati:
    a.
    di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare;
    b.
    di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;
    c.
    di un sistema di drenaggio adeguato;
    d.
    di luce naturale o artificiale adeguata.
    1.3
    Le zone d’ispezione devono essere facili da pulire ed essere dotate:
    a.
    di un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo adeguato nonché di installazioni per il lavaggio e l’asciugatura delle mani;
    b.
    di un sistema di drenaggio adeguato;
    c.
    di luce naturale o artificiale adeguata;
    1.4
    I locali d’ispezione o zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di animali e prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere inoltre dotati di:
    a.
    un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;
    b.
    attrezzature di campionamento;
    c.
    nastro adesivo e sigilli numerati o etichette autoadesive chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità;
    d.
    attrezzature per la pesatura delle partite.
    1.5
    Laddove necessario, devono essere disponibili le istruzioni dettagliate sul campionamento per l’analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio.
    1.6
    I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.

    2 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli animali

    2.1
    Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli animali devono disporre:
    a.
    di una propria corsia di accesso o di altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico;
    b.
    di attrezzature per l’alimentazione e l’abbeveraggio degli animali;
    c.
    di locali d’ispezione o zone d’ispezione provvisti di attrezzature di contenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici;
    d.
    di installazioni progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza;
    e.
    spogliatoi con docce utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali.
    2.2
    I locali e le zone di scarico devono essere sufficientemente ampi, luminosi e ventilati.
    3 Requisiti specifici per i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei prodotti animali
    3.1
    Oltre ai requisiti di cui al punto 1, i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei prodotti animali devono disporre:
    a.
    di locali o zone per immagazzinare i prodotti animali alla temperatura appropriata a ciascuna categoria, in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio o in attesa dell’esito dei controlli;
    b.
    di spogliatoi utilizzabili unicamente dalle persone che partecipano ai controlli ufficiali.
    3.2
    I locali d’ispezione o le zone d’ispezione devono, a seconda della categoria di prodotti animali per cui è riconosciuto il posto d’ispezione frontaliero, essere dotati di:
    a.
    un termometro per misurare la temperatura di superficie e interna dei prodotti animali;
    b.
    attrezzature di scongelamento.
    3.3
    I locali e le zone d’ispezione nonché i locali e le zone di magazzinaggio destinati alle derrate alimentari di origine animale non possono essere utilizzati per altri prodotti animali.
    3.4
    In deroga al numero 3.3, il servizio veterinario di confine può utilizzare i locali e le zone ivi menzionate in modo combinato per le derrate alimentari di origine animale e altri prodotti animali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    a.
    l’USAV effettua una valutazione dei rischi che mostri come evitare una contaminazione incrociata;
    b.
    il servizio veterinario di confine attua a tal fine le necessarie misure;
    c.
    le partite di prodotti animali non imballati devono essere sdoganate in tempi distinti dalle altre partite imballate e non imballate. Tra uno sdoganamento e l’altro, i locali e le zone sono, se necessario, puliti e disinfettati.
    3.5
    Il servizio veterinario di confine può consentire a terzi, sotto la sua vigilanza, di utilizzare locali o zone di magazzinaggio commerciali, a condizione che si trovino in prossimità del posto d’ispezione frontaliero e nell’area di competenza della stessa autorità doganale.
    3.6
    I prodotti animali immagazzinati in locali o zone di magazzinaggio commerciali devono essere immagazzinati in condizioni igieniche e adeguatamente identificati. Inoltre, in caso di rischio di polizia epizootica o di igiene delle derrate alimentari, essi devono essere tenuti in un locale separato e chiudibile a chiave o in zone separate da tutti gli altri prodotti immagazzinati nei locali e nelle zone di magazzinaggio commerciali.
    3.7
    Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i locali e le zone destinati al controllo di prodotti animali.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?