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916.443.116 Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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    916.443.116

    Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria

    del 3 dicembre 2021 (Stato 26  febbraio 2022)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

    ordina:

    Sezione 1: Scopo

    Art. 1

    1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

    a.
    pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
    b.
    uova da cova;
    c.
    carne di pollame;
    d.
    uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
    e.
    sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

    2 Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione secondo l’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in esso stabilite per proteggere il pollame da cortile e selvatico dall’influenza aviaria.

    3 Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.

    Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività ed esportazione da queste zone

    Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    1 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata.

    2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

    Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874.

    2 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

    3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e lettiere, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che:

    a.
    i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria; e
    b.
    l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

    4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

    4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

    5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.20, pag. 6.

    Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia

    Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia devono essere accompagnati all’esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

    Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

    1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

    2 Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se:

    a.
    l’esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
    b.
    le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure, conformemente all’articolo 122b capoverso 3 OFE, sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e questʼultimo ha dato esito negativo;
    c.
    per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;
    d.
    sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;
    e.
    sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
    f.
    sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

    Sezione 3: Zone di controllo e di osservazione

    Art. 7 Estensione delle zone di controllo e di osservazione

    1 Sono zone di controllo le aree rivierasche di 1 km che si estendono intorno alle acque elencate nell’allegato 2 numero 1.

    2 Sono zone di osservazione:

    a.
    le aree rivierasche di 3 km di larghezza intorno alle acque di cui all’allegato 2 numero 1; e
    b.
    le zone di cui all’allegato 2 numero 2.

    Sezione 4: Disposizioni finali e durata di validità

    Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2021.

    2 Ha effetto sino al 31 gennaio 2022.

    3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 15 marzo 2022.7

    7 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 27 gen. 2022, in vigore dal 29 gen. 2022 (RU 2022 47).

    Allegato 18

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2021, in vigore dal 27 dic. 2021 (RU 2021 904).

    (art. 2)

    Zone di protezione e di sorveglianza

    Non sono stabiliti zone di protezione e di sorveglianza nonché Cantoni e Comuni interessati.

    Allegato 29

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 25 feb. 2022, in vigore dal 26 feb. 2022 (RU 2022 139).

    (art. 7)

    Zone di controllo e di osservazione

    1. Acque le cui aree rivierasche sono zone di controllo e di osservazione

    Aare, dal lago di Bienne a Klingnau

    Aare, dalla confluenza con la Gürbe verso valle fino al suo afflusso nel Lago di Wohlen

    Lago artificiale di Klingnau

    Lago artificiale di Niederried

    Lago di Baldegg

    Lago dei Quattro Cantoni

    Lago di Bienne, incluso Zihlkanal

    Lago di Ginevra

    Lago di Greifen

    Lago di Hallwil

    Lago di Morat

    Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye

    Lago di Pfäffikon

    Lago di Sempach

    Lago di Wohlen

    Lago di Zugo

    Lago di Zurigo

    Lago inferiore di Costanza

    Lago superiore di Costanza

    Limmat

    Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea, inclusa l’area rivierasca dell’enclave tedesca di Büsingen

    Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni

    Rodano, dall’uscita dal lago di Ginevra

    2. Altre zone che sono zone di osservazione

    Cantone di Ginevra: oltre alle zone di cui al numero 1, il restante territorio cantonale.

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