Art. 1
1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:
- a.
- pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
- b.
- uova da cova;
- c.
- carne di pollame;
- d.
- uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
- e.
- sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.
2 Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione secondo l’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in esso stabilite per proteggere il pollame da cortile e selvatico dall’influenza aviaria.
3 Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.