1 Per le unità nonché i loro multipli e sottomultipli ai quali la presente ordinanza attribuisce nomi e simboli particolari, l’utilizzazione di tali denominazioni è obbligatoria.
2 Grandezze fisiche alle quali la presente ordinanza non attribuisce un’unità particolare devono essere espresse in prodotti di potenze delle unità previste nella presente ordinanza. Per questi prodotti l’espressione algebrica ha valore di denominazione.
3 Se mancano i simboli prescritti per le unità, queste possono essere rappresentate secondo la norma DIN 66030:2002-054.5
4 Norma tedesca DIN 66030:2002-05, Informationstechnik – Darstellung von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat. La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna–Wabern.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7193).
6 Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7193).
Alle unità di base del Sistema Internazionale di Unità (SI) di cui all’articolo 2 della legge federale sulla metrologia si applicano le definizioni stabilite dalla risoluzione 1 del 16 novembre 20188 della 26a Conferenza generale dei pesi e delle misure.
8 Il testo della risoluzione può essere consultato in francese e in inglese presso l’Istituto federale di metrologia, Lindenweg 50, 3003 Berna–Wabern o all’indirizzo https://www.bipm.org/fr/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1.
L’elettronvolt (eV) è l’energia acquisita da un elettrone che passa, nel vuoto, da un punto ad un altro che abbia una differenza di potenziale di un volt.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7193).
1 I multipli e sottomultipli decimali delle unità possono essere formati per mezzo di espressioni particolari, i prefissi SI (prefissi), posti davanti alla denominazione di unità.
2 I nomi e simboli dei prefissi sono attribuiti secondo i fattori di moltiplicazione rispettivamente di divisione seguenti:
Nome del prefisso
Simbolo
Fattore
Nome del prefisso
Simbolo
Fattore
Yotta
Y
1024
Deci
d
10-1
Zetta
Z
1021
Centi
c
10-2
Exa
E
1018
Milli
m
10-3
Peta
P
1015
Micro
µ
10-6
Tera
T
1012
Nano
n
10-9
Giga
G
109
Pico
p
10-12
Mega
M
106
Femto
f
10-15
Chilo
k
103
Atto
a
10-18
Etto
h
102
Zepto
z
10-21
Deca
da
101
Yocto
y
10-24
3 La collocazione di un prefisso davanti a un’unità corrisponde alla moltiplicazione dell’unità per il fattore associato.
1 I nomi dei prefissi possono essere utilizzati soltanto con nomi d’unità; i simboli dei prefissi soltanto con simboli d’unità.
2 Il nome del prefisso viene posto davanti al nome di unità senza intervallo e ugualmente per il simbolo del prefisso davanti al simbolo dell’unità.
3 I prefissi non si possono accumulare. Esempio: ,,pF’’ deve figurare in vece di ,,µµF’’
4 I multipli o sottomultipli decimali delle unità derivate formate di un quoziente possono avere un prefisso sia al numeratore che al denominatore o anche ai due termini. Esempi: 1 kA/cm2, 1 hPa/km.
5 Gli esponenti di questi simboli composti si applicano all’intera combinazione di simboli.
1 L’applicazione dei prefissi non è autorizzata per:
–
la divisione del cerchio in 360° (art. 15);
–
il minuto, l’ora e il giorno (art. 15);
–
la diottria (art. 18);
–
il carato metrico (art. 18);
–
l’ara e l’ettaro (art. 18);
–
il millimetro di mercurio (art. 18);
–
il decibel (art. 18).
2 Le denominazioni dei multipli e sottomultipli decimali dell’unità di massa vengono formate mediante l’aggiunta dei nomi di prefissi alla parola «grammo» o dei loro simboli al simbolo «g».
17 Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7193).
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