1 L’esame del tipo è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante la quale un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di uno strumento di misurazione, e garantisce e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti della presente ordinanza applicabili allo strumento di misurazione in questione.
2 L’esame del tipo può essere eseguito secondo uno dei metodi seguenti. L’organismo di valutazione della conformità decide il metodo più appropriato e gli esemplari necessari:
- a.
- esame di un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, dello strumento di misurazione completo;
- b.
- esame di esemplari, rappresentativi della produzione considerata, di una o più parti essenziali dello strumento di misurazione, più valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misurazione mediante esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al numero 3;
- c.
- valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misurazione mediante esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al numero 3, senza esame di un esemplare.
3 La domanda di esame del tipo è presentata dal fabbricante a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta.
La domanda include:
- –
- il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
- –
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo di valutazione della conformità;
- –
- la documentazione tecnica descritta alla cifra II. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dello strumento di misurazione ai pertinenti requisiti della presente ordinanza; deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento;
- –
- gli esemplari, rappresentativi della produzione considerata, richiesti dall’organismo di valutazione della conformità;
- –
- le prove attestanti l’adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di misurazione di cui non è richiesto alcun esemplare. Tali prove devono citare ogni documento pertinente applicato, in particolare nel caso in cui non sono stati applicati integralmente i documenti pertinenti di cui all’articolo 7, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove eseguite dal laboratorio appropriato del fabbricante o quelli delle prove eseguite, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di prova.
4 L’organismo di valutazione della conformità deve:
Per quanto concerne gli esemplari:
4.1 Esaminare la documentazione tecnica, verificare che gli esemplari sono stati fabbricati in conformità con la medesima e individuare gli elementi che sono stati progettati conformemente alle pertinenti disposizioni dei documenti di cui all’articolo 7, nonché gli elementi che sono stati progettati senza applicare le pertinenti disposizioni di tali documenti.
4.2 Eseguire o far eseguire gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante ha scelto di applicare le soluzioni indicate nei documenti di cui all’articolo 7, tali soluzioni sono state applicate correttamente.
4.3 Eseguire o far eseguire gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante ha scelto di non applicare le soluzioni indicate nei documenti di cui all’articolo 7, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza.
4.4 Concordare con il richiedente il luogo in cui eseguire gli esami e le prove.
Per quanto concerne le altre parti dello strumento di misurazione:
4.5 Esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misurazione.
Per quanto concerne il processo di fabbricazione:
4.6 Esaminare la documentazione tecnica per accertare che il fabbricante dispone di mezzi adeguati a garantire una produzione omogenea.
5.1 L’organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di valutazione riguardante i provvedimenti presi in conformità del numero 4 e i relativi risultati. Fatte salve le disposizioni dell’allegato 3 numero 8, l’organismo rende pubblico il contenuto di tale rapporto, in tutto o in parte, soltanto previo consenso del fabbricante.
5.2 Se il progetto tecnico soddisfa i requisiti della presente ordinanza applicabili allo strumento di misurazione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al richiedente un certificato di esame del tipo. Tale certificato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, i risultati dell’esame, eventuali termini di validità del certificato e le indicazioni necessarie all’identificazione dello strumento. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato e gli allegati contengono tutte le indicazioni rilevanti per la valutazione della conformità e i controlli da eseguire sullo strumento nell’arco della sua utilizzazione. Al fine di poter valutare la conformità degli strumenti fabbricati all’esemplare del tipo esaminato, per quanto concerne la riproducibilità delle loro prestazioni metrologiche quando tali strumenti sono correttamente regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti, occorre indicare in particolare:
- –
- le caratteristiche metrologiche dell’esemplare del tipo dello strumento di misurazione;
- –
- i provvedimenti necessari per garantire l’integrità dello strumento (piombatura, identificazione del software, ecc.);
- –
- altre indicazioni necessarie a identificare lo strumento e a verificare la sua conformità visiva all’esemplare del tipo;
- –
- se del caso, qualsiasi indicazione specifica necessaria a verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati;
- –
- nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie a garantire la compatibilità con altre sottounità o con altri strumenti di misurazione.
Il certificato ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio e può essere in seguito rinnovato per periodi della durata di dieci anni ciascuno.
5.3 L’organismo di valutazione della conformità redige a tale riguardo un rapporto di valutazione che tiene a disposizione dello Stato contraente che lo ha designato.
6 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che conserva la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo, di tutte le modifiche apportate allo strumento di misurazione che possono condizionarne la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche necessitano di un’approvazione dell’organismo di valutazione della conformità, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame del tipo.
7 Ogni organismo di valutazione della conformità comunica immediatamente allo Stato contraente che lo ha designato:
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- i certificati di esame del tipo rilasciati, compresi gli allegati;
- –
- i supplementi e le modifiche ai certificati già rilasciati.
Ciascun organismo di valutazione della conformità informa immediatamente lo Stato contraente che lo ha designato del ritiro di un certificato di esame del tipo.
L’organismo di valutazione della conformità conserva la documentazione tecnica, compresa la documentazione presentata dal fabbricante, fino al termine del periodo di validità del certificato.
8 Il fabbricante conserva, unitamente alla documentazione tecnica, una copia del certificato di esame del tipo e dei suoi allegati con relativi supplementi e modifiche, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo strumento di misurazione.