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941.211 Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
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    941.211

    Ordinanza del DFGP sulle misure di volume

    del 19 marzo 2006 (Stato 20  aprile 2016)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2

    ordina:

    1 RS 941.210

    2 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i requisiti delle misure di volume;
    b.
    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
    c.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica:

    a.
    alle misure per lo spaccio;
    b.
    ai fusti e alle cisterne;
    c.
    alle altre misure di volume, se utilizzate nel commercio e nelle operazioni commerciali nonché per la determinazione ufficiale di fatti.
    Art. 3 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    misura di volume: strumento di misurazione per la determinazione del volu­me;
    b.
    misura per lo spaccio: misura di volume per la determinazione di un volume specificato per la mescita di bevande sciolte;
    c.
    fusti e cisterne: misure di volume chiuse, trasferibili o fisse, con aperture otturabili, che servono alla determinazione del volume;
    d.
    camera di misurazione: parte della misura di volume destinata alla misura­zione;
    e.
    volume nominale: il volume che deve avere la camera di misurazione, con­formemente alla relativa iscrizione.

    Sezione 2: Misure per lo spaccio

    Art. 5 Requisiti essenziali

    1 Le misure per lo spaccio devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordi­nanza.

    2 Il requisito di cui all’allegato 1 numero 9.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misu­razione, secondo il quale lo strumento di misurazione deve presentare indicazioni sulla sua accuratezza, non è applicabile alle misure per lo spaccio.

    Art. 6 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 La conformità delle misure per lo spaccio ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

    a.3
    dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari (modulo A2);
    b.
    dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modulo F1);
    c.
    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);
    d.
    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1);
    e.
    esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    f.
    esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E);
    g.
    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H).

    2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure per lo spaccio.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 245).

    Sezione 3: Fusti e cisterne

    Art. 7 Requisiti essenziali

    I fusti e le cisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinan­za.

    Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 I fusti e le cisterne beneficiano dell’ammissione generale. Sottostanno alla verifi­cazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 I fusti di metallo con un volume nominale fino a 100 dm3 compresi possono essere immessi sul mercato con il segno distintivo del fabbricante invece che con la marcatura di verificazione. Con il suo segno distintivo, il fabbricante conferma che il fusto soddisfa i requisiti essenziali.

    3 Le competenti autorità o laboratori controllano, su campioni scelti a caso, che i fusti marcati con tali segni distintivi siano conformi alle prescrizioni. Il controllo ha luogo secondo istruzioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS)4, presso il fabbricante o, se del caso, presso l’importatore.

    4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Per i fusti e le cisterne della classe di accuratezza A la verificazione o la marcatura ha validità illimitata.

    2 I fusti e le cisterne della classe di accuratezza B devono essere presentati ogni quattro anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misura­zione.

    3 La validità della verificazione cessa in caso di deformazione permanente della camera di misurazione o in caso di riparazione.

    4 Per i fusti e le cisterne trasferibili, può essere verificato il volume o la tara.

    Sezione 4: Altre misure di volume

    Art. 10 Requisiti essenziali

    Le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 11 Procedure per l’immissione sul mercato

    Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Ai fini della verificazione, il METAS disciplina nei singoli casi i requisiti della misura di volume.

    Art. 12 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali che garantiscono una duratura stabilità della forma, la verificazione ha validità illimitata.

    2 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali deformabili, è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 14 Disposizioni transitorie

    1 Le misure di volume che sono state immesse sul mercato e sottoposte alla verifi­cazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sotto­poste alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva le misure di volume devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.

    2 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente possono ancora essere immesse sul mercato e sottoposte alla verificazione iniziale confor­memente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Potranno essere sottoposte alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

    3 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente e per le quali era ammesso il segno distintivo del fabbricante in vece della verifica­zione iniziale possono ancora essere immesse sul mercato per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Allegato 1

    (art. 5)

    Requisiti specifici delle misure per lo spaccio

    A Definizioni

    Misura con linea di fiducia

    Una misura per lo spaccio provvista di una linea di fiducia (segno di riempimento) che indica il volume nominale Vn.

    Misura rasobocca

    Una misura per lo spaccio in cui il volume interno è uguale al volume nominale.

    Misura di trasferimento

    Una misura per lo spaccio nella quale il liquido è decantato prima di essere consumato.

    Volume di riempimento

    Per le misure rasobocca, è il volume interno; per le misure con linea di fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento.

    B Requisiti specifici

    1 Condizioni di riferimento

    1.1 La temperatura di riferimento per la misurazione del volume nominale è di 20 °C.

    1.2 La posizione per l’indicazione corretta è senza appoggi su una superficie orizzontale piana.

    2 Errori massimi tollerati

    Tabella 1

    con linea di fiducia

    rasobocca*

    Misure di trasferimento

    Vn < 100 ml

    ± 2 ml

    0

    + 4 ml

    Vn ≥ 100 ml

    ± 3 %

    0

    + 6 %

    Misure per bere

    Vn < 200 ml

    ± 5 %

    0

    + 10 %

    Vn ≥ 200 ml

    ± (5 ml + 2,5 % di Vn)

    0

    + 10 ml + 5 %

    *
    Il volume di riempimento delle misure rasobocca non può essere inferiore al volume nominale.

    3 Materiali

    Le misure per lo spaccio devono essere fabbricate con materiali sufficiente­mente rigidi e di dimensioni stabili per non superare gli errori massimi tollerati relativi al volume di riempimento.

    4 Forma

    4.1 Le misure di trasferimento devono essere concepite in modo tale che una variazione di contenuto pari agli errori massimi tollerati provochi una variazione di almeno 2 mm nel livello del bordo o nel livello della linea di fiducia.

    4.2 Le misure di trasferimento devono essere concepite in modo tale che lo svuotamento completo del liquido misurato non sia ostacolato.

    5 Marcature

    5.1 Il volume nominale deve essere indicato con chiarezza e in modo indelebile sulla misura per lo spaccio.

    5.2 Le misure per lo spaccio possono inoltre essere marcate con un massimo di tre segni di riempimento distinguibili con chiarezza, nessuno dei quali deve poter essere confuso con gli altri.

    5.3 Tutti i segni di riempimento devono essere sufficientemente chiari e durevoli per garantire che durante l’uso gli errori massimi tollerati non siano superati.

    Allegato 2

    (art. 7)

    Requisiti specifici dei fusti e delle cisterne

    1 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati per i fusti e le cisterne sono:

    1.1 Classe di accuratezza A:

    ± 0,5 % del volume nominale, ma non meno di 0,10 L per i fusti e le cisterne di metallo.

    1.2 Classe di accuratezza B:

    ± 1,0 % del volume nominale, ma non meno di 0,15 L per i fusti e le cisterne fabbricati con altri materiali che il metallo.

    2 Materiali e forma

    2.1 La camera di misurazione deve essere costruita con un materiale idoneo all’uso previsto, avere forma rigida ed essere sufficientemente stagna.

    2.2 Al momento dell’utilizzazione, il riempimento di tale camera deve avvenire senza che durante la misurazione si possano formare sacche d’aria.

    2.3 La forma e il materiale di fusti resistenti alla pressione devono essere tali da garantire che una pressione eccessiva di 5 bar non causi una deformazione permanente.

    3 Marcature e iscrizioni

    3.1 I fusti e le cisterne devono recare come iscrizione la classe di accuratezza e il volume nominale compreso il simbolo o la designazione della relativa unità di misura.

    3.2 I volumi devono essere indicati in m3, in L o in loro multipli o sottomultipli.

    3.3 Le marcature e le iscrizioni devono essere chiare e indelebili e apposte in modo tale che siano ben visibili durante l’uso.

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