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946.201 Legge federale sulle misure economiche esterne
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    946.201

    Legge federale sulle misure economiche esterne

    del 25 giugno 1982 (Stato 1° maggio 2007)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visti gli articoli 28 e 29 della Cost.tuzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 19812,

    decreta:

    1 [CS 1 3]. Vedi ora gli art. 101 e 133 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

    2 FF 1982 I 57

    Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero

    Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico sviz­ze­ro delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da ri­sul­tarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,

    a.
    sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’espor­tazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
    b.
    disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza or­di­nare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traf­fi­co delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.
    Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi

    Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può appli­care provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d’urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale.

    Art. 33 Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine

    1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

    2 Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.

    3 Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

    Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni

    1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l’esecuzione di misure giu­sta l’articolo 1 e l’applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell’economia.

    2 Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istru­zioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.

    3 Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle di­spo­sizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segre­to dei funzionari federali.

    Art. 5 Emolumenti

    Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d’esecu­zione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

    Art. 6 Protezione giuridica

    1 Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un pro­cedimento d’opposizione.

    2 ...4

    3 ...5

    4 Abrogato dal n. 141 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

    5 Introdotto dal n. 64 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dal n. 141 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

    Art. 7 Disposizioni penali6

    1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Se l’infrazione è inten­zionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, la detenzione fino a un anno.

    2 Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

    3 L’azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.8

    4 Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 19259 sulle dogane sono giudicate esclusivamente se­condo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l’in­fra­zione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

    5 Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale. Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare la detenzione.10

    6 È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero11.

    6 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

    7 RS 313.0

    8 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

    9 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

    10 Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

    11 RS 311.0

    Art. 8 Procedura penale

    Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione pena­le federale. È riservato l’articolo 7 capoversi 4 a 6.

    Art. 9 Audizione di commissioni consultive

    1 Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica12 da esso istituita.

    2 I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

    12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

    Art. 10 Rapporti e approvazione

    1 Almeno una volta all’anno, il Consiglio federale fa rapporto all’Assemblea federa­le sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tut­tavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Con­siglio federale.

    2 Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l’articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l’articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l’Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misu­re e all’approvazione degli accordi.

    3 In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all’approvazione dell’As­semblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

    4 I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:

    a.
    l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 198613 sulla tariffa delle dogane;
    b.
    l’articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 197414 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
    c.
    l’articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 198115 sulle preferenze tariffali.16

    13 RS 632.10

    14 [RU 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 n. I 2. RU 2018 3933 art. 5]. Ora: l’art. 3 della LF del 15 dic. 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72).

    15 RS 632.91

    16 Introdotto dal n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).

    Art. 11 Disposizioni finali

    1 Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 197217 sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.

    2 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

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