Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero
Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,
- a.
- sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- b.
- disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.