Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione territoriale
1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:
- a.
- beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
- b.
- beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
- c.
- beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.
2 È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.