it
946.202.1 OBDI
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    946.202.1

    Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici

    (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

    del 3 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    vista la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI); visto l’articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm); visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19953,

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione territoriale

    1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:

    a.
    beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
    b.
    beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
    c.
    beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.

    2 È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.

    Art. 2 Definizioni

    1 In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 LBDI, nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

    a.
    armi ABC: ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori;
    b.
    Stato partner: Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera.

    2 Nell’allegato 1 sono elencate altre definizioni.

    Capitolo 2: Esportazione

    Sezione 1: Autorizzazioni

    Art. 3 Obbligo dell’autorizzazione

    1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all’allegato 3, beni strategici di cui all’allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all’allegato 5 necessita di un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

    2 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l’UFE subentra alla SECO per l’applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza.

    3 Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un’autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno.

    4 Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO nel caso in cui:

    a.
    tali beni non siano elencati negli allegati 2–5;
    b.
    per tali beni siano previste deroghe all’obbligo dell’autorizzazione.
    Art. 4 Deroghe

    Non è necessaria alcuna autorizzazione d’esportazione per:

    a.
    i beni di cui agli allegati 2–5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico;
    b.
    i composti chimici di cui all’allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici;
    c.
    le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all’allegato 6;
    d.
    le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate;
    e.
    le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all’estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera;
    f.
    i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
    g.
    i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un’istru­zione in Svizzera;
    h.
    le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all’estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera;
    i.
    le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle.
    Art. 5 Condizioni

    1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni.

    2 Per il rilascio di un’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all’interno dell’azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni.

    3 Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev’essere stata rilasciata un’autorizzazione d’importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo. Al posto di un’autoriz­zazione d’importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria.

    Art. 6 Rifiuto

    1 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati:

    a.
    sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC;
    b.
    contribuiscono all’armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l’instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato;
    c.
    non rimangono presso i destinatari finali dichiarati.

    2 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se:

    a.
    uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l’esportazione di un bene simile;
    b.
    lo Stato d’origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato;
    c.
    lo Stato destinatario vieta l’importazione.

    Sezione 2: Autorizzazione singola

    Art. 8 Documenti

    Per le autorizzazioni singole, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti:

    a.
    descrizioni delle aziende;
    b.
    conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture;
    c.
    certificati d’importazione dello Stato destinatario;
    d.
    dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.
    Art. 9 Durata di validità

    Le autorizzazioni singole sono valide due anni. La loro durata di validità può essere prorogata una volta di due anni.

    Sezione 3: Autorizzazioni generali d’esportazione

    Art. 10 Condizioni supplementari per il rilascio di un’autorizzazione generale d’esportazione

    1 Le autorizzazioni generali d’esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.

    2 La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:

    a.
    alla LBDI;
    b.
    alla legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico;
    c.
    alla LArm;
    cbis.7
    alla legge federale del 25 marzo 19778 sugli esplosivi;
    d.
    alla legge federale del 21 marzo 20039 sull’energia nucleare; oppure
    e.
    alla legge federale del 25 giugno 198210 sulle misure economiche esterne.

    6 RS 514.51

    7 Introdotta dal n. III 2 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).

    8 RS 941.41

    9 RS 732.1

    10 RS 946.201

    Art. 11 Documenti

    Per le autorizzazioni generali ordinarie d’esportazione, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti:

    a.
    descrizioni delle aziende;
    b.
    programmi di controllo interni alle aziende;
    c.
    rapporti sui beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione.
    Art. 12 Autorizzazione generale ordinaria d’esportazione

    1 La SECO può rilasciare un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera. L’elenco di questi Stati è contenuto nell’allegato 7.

    2 La SECO può altresì rilasciare un’AGO per l’esportazione di beni di cui all’allegato 4 verso Stati membri dell’Unione europea o verso Stati che hanno siglato un accordo di cooperazione con l’Unione europea in merito ai programmi europei di navigazione satellitare.

    Sezione 4: Disposizioni speciali

    Sezione 5: Obblighi dell’esportatore

    Art. 17 Indicazioni all’atto dell’esportazione

    1 Chiunque esporta beni con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.11

    2 Se si tratta di un’autorizzazione generale d’esportazione, sui documenti commerciali relativi all’esportazione dev’essere apposta l’indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni».

    3 Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale12 28–29, 30 (solo le voci 3002.1200–9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93, ma che non soggiacciono all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 3 o che sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione d’esportazione secondo l’articolo 4, deve menzionare nella dichiarazione doganale l’indicazione «esente da autorizzazione».13

    11 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).

    12 L del 9 ott. 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), all. 1 e 2. È possibile consultare gratuitamente la tariffa doganale su www.ezv.admin.ch > Tariffa doganale – Tares.

    13 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 16 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445).

    Art. 18 Prova e conservazione dei documenti

    1 Su richiesta della SECO si deve provare, esibendo i relativi documenti, che l’esportazione dei beni esente da autorizzazione ha avuto luogo conformemente al diritto.

    2 La SECO può esigere in qualsiasi momento informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione.

    3 Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, devono essere presentate alla SECO, su richiesta, un’autorizzazione d’importazione dello Stato di destinazione oppure una prova che un’autorizzazione d’importazione non era necessaria.

    4 Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell’imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

    Capitolo 3: Importazione, transito e mediazione

    Sezione 1: Importazione

    Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d’importazione

    1 Le autorizzazioni e i certificati d’importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale sviz­zera.

    2 La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti:

    a.
    descrizioni delle aziende;
    b.
    conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture;
    c.
    dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.
    Art. 21 Autorizzazioni d’importazione

    1 Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 2 categoria 9 che sono destinati a sistemi il cui carico utile è di almeno 500 kg e che possono raggiungere una portata di almeno 300 km necessita di un’autorizzazione della SECO.

    2 Le autorizzazioni d’importazione possono essere subordinate alle dichiarazioni del destinatario relative alla destinazione finale.

    3 L’importatore deve poter fornire, su richiesta, la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale.

    Art. 22 Certificato d’importazione

    1 Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certifi­cato d’importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta.

    2 La SECO può subordinare il rilascio dei certificati d’importazione all’esibizione di prove relative all’importazione considerata e all’impiego finale dei beni.

    Art. 23 Condizioni speciali d’importazione

    1 Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.14

    2 L’UFE può esigere dall’importatore e dal destinatario finale di tali beni la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale.

    3 Esso può controllare la destinazione finale dei beni mediante controlli sul posto.

    14 Correzione del 23 ago. 2016 (RU 2016 2969).

    Sezione 2: Transito

    Art. 24

    1 La SECO rifiuta il transito qualora sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.

    2 Essa rifiuta altresì il transito dei beni di cui agli allegati 2–5 in assenza di un’autorizzazione d’esportazione dello Stato d’origine o dello Stato che fornisce i beni per lo Stato di destinazione definitivo.

    3 La prova della fornitura giuridicamente conforme deve essere addotta al momento dell’entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.

    4 I capoversi 2 e 3 non si applicano:

    a.
    ai beni destinati a uno Stato elencato nell’allegato 7;
    b.
    agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi da fuoco e delle relative munizioni;
    c.
    a persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi di cui all’articolo 4 LArm, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell’aeroporto; questo disciplinamento si applica anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.

    5 L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

    Sezione 3: Mediazione

    Art. 25

    1 Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO.

    2 La SECO rifiuta la mediazione se ha ragioni di supporre che i beni oggetto della stessa sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.

    Capitolo 4: Procedura

    Art. 26 Controllo

    1 La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI.

    2 Il controllo al confine compete agli agenti doganali.

    3 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) assicura il servizio d’informazione secondo l’articolo 21 LBDI.

    Art. 27 Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni

    1 La SECO approva le domande di autorizzazioni singole se non vi sono indizi dell’esistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.

    2 Essa rifiuta le domande di autorizzazioni se vi è un motivo di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.

    3 Negli altri casi decide d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il SIC. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

    Art. 28 Consulenza tecnica

    1 Per la consulenza tecnica la SECO può fare appello ad altre autorità federali, associazioni di categoria, organizzazioni competenti e specialisti.

    2 Il personale delle associazioni e delle organizzazioni competenti nonché gli specialisti sono tenuti al segreto d’ufficio in virtù dell’articolo 320 del Codice penale15.

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 29 Pubblicazione

    Il contenuto degli allegati 1–3 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

    Allegati 1 e 217

    17 I testi degli all. non sono pubblicati nella RU (RU 2021 191). Possono essere ordinati presso la SECO, settore Controlli all’esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati)

    (art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 e 2)

    Allegato 318

    18 Il testo dell’all. non è pubblicato nella RU (RU 2021 191). Può essere ordinato presso la SECO, settore Controlli all’esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati)

    (art. 3 cpv. 1)

    Allegato 4

    (art. 3 cpv. 1)

    Beni strategici

    Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione.

    Allegato 5

    (art. 3 cpv. 1)

    Beni soggetti a controlli nazionali delle esportazioni

    1.
    Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni conformemente alla LArm che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all’allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, coltelli e pugnali conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 2 luglio 200819 sulle armi.
    2.
    Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge federale del 25 marzo 197720 sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.

    Allegato 6

    (art. 4 lett. c)

    Elenco degli Stati di cui all’articolo 4 lettera c

    Andorra

    Austria

    Belgio

    Bulgaria

    Cipro

    Città del Vaticano

    Croazia

    Danimarca

    Estonia

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Grecia

    Irlanda

    Islanda

    Italia

    Lettonia

    Liechtenstein

    Lituania

    Lussemburgo

    Malta

    Monaco

    Norvegia

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Regno Unito

    Repubblica ceca

    Romania

    San Marino

    Slovacchia

    Slovenia

    Spagna

    Svezia

    Ungheria

    Allegato 7

    (art. 12 cpv. 1)

    Elenco degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1

    Argentina

    Australia

    Austria

    Belgio

    Bulgaria

    Canada

    Corea (Sud)

    Danimarca

    Finlandia

    Francia

    Germania

    Giappone

    Grecia

    Irlanda

    Italia

    Lussemburgo

    Norvegia

    Nuova Zelanda

    Paesi Bassi

    Polonia

    Portogallo

    Regno Unito

    Repubblica ceca

    Spagna

    Stati Uniti d’America

    Svezia

    Turchia

    Ucraina

    Ungheria

    Allegato 8

    (art. 30)

    Modifica di altri atti normativi

    Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

    ...21

    21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 2195.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?