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946.203 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban 1
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    946.203

    Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban1

    del 2 ottobre 2000 (Stato 25  agosto 2020)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20022 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),3

    ordina:

    2 RS 946.231

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).

    Art. 14 Divieto di fornire armamenti e materiale affine

    1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.5

    2 ...6

    3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.7

    3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban.

    4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    6 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    8 RS 946.202

    9 RS 514.51

    Art. 313 Blocco degli averi e delle risorse economiche

    1 Gli averi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati.

    2 È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2 o mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione.

    3 La Segreteria di stato dell’eco­nomia (SECO)14 può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

    4 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 4 Dichiarazione obbligatoria

    1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.

    2 Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.15

    3 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.16

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    Art. 4a17 Entrata in Svizzera e transito

    1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato 2.18

    2 La Segreteria di Stato della migrazione19 può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.

    17 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    19 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

    Art. 4b20 Esecuzione del blocco delle risorse economiche

    Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

    20 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    Art. 5 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intendono per:

    a.
    Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», com­presi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;
    b.21
    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone­tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico­noscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbli­gazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titola­rizza­zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
    c.
    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
    d.22
    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera b;
    e.23
    blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° dic. 2001 (RU 2002 155). Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

    22 Introdotta dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    23 Introdotta dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU 2004 2579).

    Art. 5a24 Controllo

    1 La SECO effettua i controlli.

    2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

    24 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).

    Art. 625 Disposizioni penali

    1 Chiunque viola gli articoli 1, 3 e 4a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

    2 Chiunque viola l’articolo 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

    3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

    4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3955).

    Art. 726 Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni

    Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

    26 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

    Allegato 129

    29 Abrogato dal n. III cpv. 1 dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

    Allegato 230

    30 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

    (art. 1 cpv. 1 e 3, 3 cpv. 1 e 2, 4a cpv.1 e 7)

    Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; persone giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

    Nota bene

    1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite31.

    2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite32.

    31 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions Committee > Sanctions List Materials, sowie www.un.org/en/sc > Subsidiary Organs > Sanctions > 1988 Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

    32 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

    Allegato 333

    33 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’11 apr. 2001 (RU 2001 1353). Abrogato dal n. III cpv. 1 dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).

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