Art. 14 Divieto di fornire armamenti e materiale affine
1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.5
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3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.7
3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban.
4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19968 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 12 apr. 2001 (RU 2001 1353).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
6 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2002, con effetto dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2002, in vigore dal 2 mag. 2002 (RU 2002 1646).