1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199814 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201615 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)16.
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
- 2.1
- veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
- 2.2
- veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
- 2.3
- veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
- 2.4
- veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
- 2.5
- veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
- 2.6
- componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
- 3.1
- apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
- Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
- 3.2
- Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
- a)
- amatolo;
- b)
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
- c)
- nitroglicole;
- d)
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
- e)
- cloruro di picrile;
- f)
- 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
- 4.1
- giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
- 4.2
- elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
- 9.1
- forche e ghigliottine;
- 9.2
- sedie elettriche;
- 9.3
- camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
- 9.4
- sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
- 11.1
- sedie e tavoli di contenzione.
- Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
- 11.2
- ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
- Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
- 11.3
- serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
- 13.1
- dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
- Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
- 13.2
- vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
- 13.3
- oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.