Art. 12 Tasso d’interesse massimo
1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20013 sul credito al consumo (LCC) ammonta all’11 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).
2 Il tasso d’interesse massimo ammonta al 13 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte‑cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).
2 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 667).